Se la circolare, con i
chiarimenti forniti a voce, fosse stata emanata prima dell’inizio dell’anno
scolastico, si sarebbero evitati alle famiglie ed agli alunni i disagi
che sono stati subiti e denunciati da tutta la stampa.
I genitori che ritengono
di avere diritto alle deroghe, possono chiedere le nomine ai dirigenti
della propria scuola citando questa circolare.
Roma 11 ottobre 2001
Salvatore Nocera
Responsabile del settore
giuridico
dell’Osservatorio dell’AIPD
sull’integrazione scolastica
C.M. n. 146
Prot. n. 2802
Roma, 4.10.2001
Oggetto: Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002.
In relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito indicate, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.
1) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE GIA' DI RUOLO
Per quanto concerne la computabilità delle
relative nomine nel contingente provinciale, si confermano anche per l'a.s.
2001/2002 le disposizioni contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.
Pertanto, il numero di nomine in ruolo, disposte
per scorrimento di graduatorie concorsuali nei confronti di personale già
titolare di contratto a tempo indeterminato in altro ordine o grado di
scuola, non incide sul numero massimo di nomine autorizzate, e quindi non
va computato. In tal caso, infatti, con le nomine relative al personale
già di ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" bensì
semplici variazioni nello stato giuridico ed economico degli interessati.
Di conseguenza tali nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto
al numero di nuove assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.
2) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SU POSTI DI SOSTEGNO
In base al riconosciuto principio della possibilità
di opzione nell'ambito di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o
la rinuncia di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono
di conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto
comune sulla base delle medesime o di altre graduatorie.
3) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE INSERITO IN GRADUATORIE PERMANENTI DI 2 PROVINCE
Nella normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29/03/1996) era previsto, in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle graduatorie della seconda provincia. Nella recente normativa che regola le graduatorie permanenti (D.M. n. 146/2000) tale penalizzazione non è più prevista. Pertanto, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato ottenuta nell'altra.
4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Si ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico,
non applicare le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze
adottato con D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione
per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, seppur
effettuate dai dirigenti scolastici. Quanto sopra, nella considerazione
che nel sistema introdotto con il D.L. n. 255/2001, convertito nella legge
n. 333/2001, ogni anno le graduatorie permanenti vengono integrate e modificate.
Inoltre, quest'anno, il sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni
che, nell'assicurare, efficacia alle operazioni,
possono aver provocato negli aspiranti disorientamenti e difficoltà
nell'osservare esattamente le formalità previste.
5) COMPETENZE IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DEI SUPPLENTI NOMINATI SULLE DISPONIBILITA' DERIVANTI DAGLI INCREMENTI DI POSTI DI SOSTEGNO, DISPOSTI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI DOPO IL 31 AGOSTO, IN DEROGA AL RAPPORTO 1:138
I Dirigenti scolastici, esercitata la competenza di cui sopra, dovranno segnalare all'Ufficio Provinciale la circostanza, in modo che il predetto possa offrire le relative disponibilità sopravvenute a scelta degli aspiranti ad una supplenza annuale in base alle graduatorie provinciali, secondo le modalità organizzative a suo tempo adottate e fino al termine del periodo di competenza del livello provinciale. Si precisa che in questi casi la competenza alla retribuzione è della Direzione Provinciale del Tesoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro
Roma 4 ottobre 2001
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