CONFERMATE LE DEROGHE NEL SOSTEGNO PER L’ A.S. 2001-2002
Il Ministero con la C.M. 146 fornisce alcune indicazioni operative relative alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno ed agli incrementi delle cattedre disposti dai dirigenti scolastici dopo il 31 agosto, in deroga al rapporto 1:138. Riceviamo e pubblichiamo il commento dell'Avvocato Salvatore Nocera
Con C.M. n. 146 del 4 ottobre 2001 il Ministero P.I. ha finalmente risolto il problema delle deroghe per il sostegno. In tale circolare si precisa che i Capi di istituto, a partire dal 1 settembre 2001, potevano e potranno nominare supplenti per il sostegno per tutto l’anno scolastico in deroga al rapporto 1/138.
La nomina dovrà essere effettuata, attingendo alle graduatorie permanenti provinciali se già operanti.
Dal 1 gennaio 2002 potrà attingere direttamente dalle proprie graduatorie di istituto.
Le spese sono a carico dell’Ufficio provinciale del Tesoro, al quale va inviata copia della nomina; alta copia va inviata al Provveditorato agli studi.

Se la circolare, con i chiarimenti forniti a voce, fosse stata emanata prima dell’inizio dell’anno scolastico, si sarebbero evitati alle famiglie ed agli alunni i disagi che sono stati subiti e denunciati da tutta la stampa.
I genitori che ritengono di avere diritto alle deroghe, possono chiedere le nomine ai dirigenti della propria scuola citando questa circolare.

Roma 11 ottobre 2001

Salvatore Nocera
Responsabile del settore giuridico
dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica



Ministero Istruzione, Università e Ricerca Scientifica

C.M. n. 146
Prot. n. 2802

Roma, 4.10.2001
 

Oggetto: Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002.

In relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito indicate, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.

1) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE GIA' DI RUOLO

Per quanto concerne la computabilità delle relative nomine nel contingente provinciale, si confermano anche per l'a.s. 2001/2002 le disposizioni contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.
Pertanto, il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di graduatorie concorsuali nei confronti di personale già titolare di contratto a tempo indeterminato in altro ordine o grado di scuola, non incide sul numero massimo di nomine autorizzate, e quindi non va computato. In tal caso, infatti, con le nomine relative al personale già di ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" bensì semplici variazioni nello stato giuridico ed economico degli interessati. Di conseguenza tali nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto al numero di nuove assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.

2) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SU POSTI DI SOSTEGNO

In base al riconosciuto principio della possibilità di opzione nell'ambito di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o la rinuncia di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto comune sulla base delle medesime o di altre graduatorie.
 

3) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE INSERITO IN GRADUATORIE PERMANENTI DI 2 PROVINCE

Nella normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29/03/1996) era previsto, in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle graduatorie della seconda provincia. Nella recente normativa che regola le graduatorie permanenti (D.M. n. 146/2000) tale penalizzazione non è più prevista. Pertanto, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato ottenuta nell'altra.

4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Si ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, non applicare le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, seppur effettuate dai dirigenti scolastici. Quanto sopra, nella considerazione che nel sistema introdotto con il D.L. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, ogni anno le graduatorie permanenti vengono integrate e modificate. Inoltre, quest'anno, il sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni
che, nell'assicurare, efficacia alle operazioni, possono aver provocato negli aspiranti disorientamenti e difficoltà nell'osservare esattamente le formalità previste.

5) COMPETENZE IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DEI SUPPLENTI NOMINATI SULLE DISPONIBILITA' DERIVANTI DAGLI INCREMENTI DI POSTI DI SOSTEGNO, DISPOSTI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI DOPO IL 31 AGOSTO, IN DEROGA AL RAPPORTO 1:138

I Dirigenti scolastici, esercitata la competenza di cui sopra, dovranno segnalare all'Ufficio Provinciale la circostanza, in modo che il predetto possa offrire le relative disponibilità sopravvenute a scelta degli aspiranti ad una supplenza annuale in base alle graduatorie provinciali, secondo le modalità organizzative a suo tempo adottate e fino al termine del periodo di competenza del livello provinciale. Si precisa che in questi casi la competenza alla retribuzione è della Direzione Provinciale del Tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro

Roma 4 ottobre 2001


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