IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n.
477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico
del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
Veduta la legge 19 maggio 1975, n.
167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti
con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30 luglio 1973,
n. 477;
Udito il parere della commissione
prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
TITOLO I
Organi collegiali a livello di circolo o istituto
Art. 1
Norma generale.
Le norme concernenti l'istituzione
e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto
di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi
specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità,
con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle
specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime.
Art. 2
Consiglio di intersezione, di interclasse
e di classe.
Nei circoli didattici della scuola
materna ed elementare, negli istituti e scuole di istruzione secondaria
e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di sezioni speciali
di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di scuola elementare,
secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo continuativo
sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo
o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione,
di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui è
diretta la loro attività.
Analogamente i predetti specialisti
partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse
e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali
per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonché presso
altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica
istruzione per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori
in stato di difficoltà.
Art. 3
Collaboratori del direttore didattico
o preside.
Quando il circolo o istituto è
costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il collegio
dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo
o istituto sia non superiore a duecento.
Art. 4
Consiglio di circolo o di istituto.
Ai consigli di circolo o di istituto
partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano
sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante
dell'istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette
sezioni o classi di scuola statale.
Agli stessi partecipa un rappresentante
degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico socio-psico-pedagogico
e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Art. 5
Consiglio di disciplina negli istituti
e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
Alle riunioni del consiglio di disciplina
degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
di cui al precedente art. 1 devono essere chiamati a partecipare, a titolo
consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'istituto
o scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.
Art. 6
Partecipazione dei genitori.
I genitori residenti fuori dei comuni
ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui al precedente art. 1 possono
esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
La commissione elettorale avrà cura di assicurare l'espressione
diretta e segreta del voto, secondo le modalità che saranno stabilite
con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
TITOLO II
Personale direttivo, docente ed educativo
Art. 7
Norma generale.
Al personale direttivo, docente ed
educativo delle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano
le norme di stato giuridico contenute nel decreto del presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con gli adattamenti indicati dai successivi
articoli, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole ed istituzioni
medesime.
Art. 8
Titolo di
specializzazione.
Il personale
direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui
all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo
di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico
di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero
della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Al predetto
corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti
dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per
l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.
Sono aboliti
i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art.
404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità
di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di
specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione
al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata
in vigore del presente decreto (2).
Art. 9
Reclutamento del personale direttivo
e docente.
Nei concorsi a posti di personale
direttivo e docente previsti dal decreto del presidente della Repubblica
31 maggio 1947, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni,
sezioni o classi di cui al precedente art. 1.
Tali posti sono riservati ai candidati
inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di
specializzazione prescritto dal precedente art. 8.
Ai posti relativi alle istituzioni,
sezioni o classi di cui al precedente art. 1 può essere assegnato
a domanda personale direttivo e docente di ruolo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto titolo
di specializzazione.
Il personale docente di cui al precedente
comma può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati
di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed
in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di
apprendimento.
Art. 10
Reclutamento del personale direttivo
e docente nelle scuole per non vedenti e per sordomuti.
L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni
e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e
negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
Detti concorsi si svolgono secondo
le modalità stabilite dal decreto del presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per il reclutamento del personale
direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame
saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche
delle predette istituzioni.
Ai concorsi speciali di cui al precedente
primo comma sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al
medesimo decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417,
siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine
di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli"
di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale
di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché altri istituti riconosciuti
dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso
sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 11
Reclutamento degli assistenti-educatori.
L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore
degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante
concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli, ai
quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti
di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito
titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico
presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.
I programmi del predetto corso sono
approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Per lo svolgimento dei concorsi si
applicano le norme di cui al citato decreto del presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417.
Il servizio prestato dal personale
assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma è
riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
Art. 12
Passaggi a posti di scuole normali.
Il passaggio del personale direttivo
e insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 ai
corrispondenti posti o cattedre delle scuole e istituti normali può
essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno
cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni
con particolari finalità, sempreché siano in possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano.
Il passaggio predetto è disposto
secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'art.
75 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 13
Disposizioni speciali sull'orario
di servizio.
Rimangono ferme le disposizioni speciali
vigenti in materia di orario di servizio e di protrazione dell'orario medesimo.
Art. 14
Entrata in vigore.
Ai sensi dell'art. 23 della legge
30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1°
ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data
della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo
inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della
sua pubblicazione.
(1) Si ritiene opportuno riportare
anche la premessa del presente decreto.
(2) Vedi, anche, l'art. 65, L. 20
maggio 1982, n. 270. Con D.M. 27 giugno 1995 (Gazz. Uff. 13 settembre 1995,
n. 214) sono stati approvati i nuovi programmi dei corsi biennali di specializzazione
per la formazione di insegnanti di sostegno alle classi in presenza di
alunni in situazione di handicap. Con O.M. 6 maggio 1996 (Gazz. Uff. 5
giugno 1996, n. 130, S.O.) sono state emanate norme per l'istituzione e
l'organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività di
sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap.
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