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Pubblichiamo
l'elenco dei servizi (funzioni miste) di competenza dell’ente locale dopo
il passaggio del personale ATA allo Stato.
Vi segnaliamo il Punto:
B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L'attività di assistenza ai disabili,
di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario
delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola
- art.31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.
Restano invece nella competenza dell'Ente Locale
quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale
qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica.
Pertanto l'intesa sottoscritta conferma quanto
gia' stabilito dalla Legge 104 art. 13 comma 3.
Legge 104 art. 13 comma 3. "Nelle scuole di
ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".
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Testo integrale del protocollo d'Intesa
tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia,
l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità
e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS
L'anno duemila il giorno dodici del mese
di settembre in Roma,
Le Parti
PREMESSO:
che permangono in capo agli Enti Locali
le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica,
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR
616/77 del24 luglio 1977;
-
che le istituzioni scolastiche "singolarmente,
collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico delle realtà locali.
-
I predetti ampliamenti consistono in ogni
iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri
alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli
Enti locali in favore della popolazione
giovanile e degli adulti", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n.275;
-
che la L.124/99
art.8del 3 maggio 1999, ha disposto il trasferimento,
nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente
dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche;
-
che il Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione in data 23 luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4 della
citata L.124/99
art.8 , ha stabilito modalità e tempi per il
trasferimento del personale suddetto;
-
che il Decreto del Ministero dell'Interno,
in data 16 ottobre 1999, emanato in attuazione del comma 5 della citata
L.124/99
art.8, ha stabilito criteri e modalità per la
riduzione dei trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti
Locali
nell'anno 1999 per le "funzioni ATA",
al netto degli oneri per le funzioni che non sono state trasferite allo
Stato, conservando quindi agli Enti Locali stessi, almeno parzialmente,
le risorse per garantire la continuità di tali funzioni;
-
che, dopo il passaggio del personale A.T.A.
allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione
nell'erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi
e quantitativi;
-
che occorre precisare la corretta attribuzione
delle competenze istituzionali e definire la possibilità di utilizzare
il personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto
Scuola;
CONSIDERATO:
che è interesse comune garantire
un'efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente
inteso;che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere un'intesa nazionale
per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a
livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare
i servizi necessari e le occorrenti risorse, sia traIstituzioni Scolastiche
e Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità
inerenti le ricadute contrattuali;
Convengono su quanto di seguito articolato
Art. 1 - Individuazione dei servizi
I servizi oggetto della presente intesa
sono i seguenti:
A) mense scolastiche;
B) assistenza agli alunni portatori
di handicap;
C) attività di pre e post scuola;
D) accoglienza e sorveglianza degli
alunni;
E) uso delle strutture scolastiche in
periodi di interruzione delle attività didattiche.
Art. 2 - COMPETENZE E MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO
A) MENSE SCOLASTICHE
Sono di competenza delle Istituzioni
scolastiche:
-
la comunicazione giornaliera all'ente obbligato
del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità
organizzative concordate in sede locale;
-
la pulizia dei locali scolastici adibiti a
refettorio;
-
l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli
alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche
esigenze. L'Ente Locale provvederà alla preparazione e al trasporto
alla scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente che ne
abbia diritto, nonché alla fornitura
delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché
alle sotto elencate competenze:
-
a) ricevimento dei pasti;
-
b) predisposizione del refettorio;
-
c) preparazione dei tavoli per i pasti;
-
d) scodellamento e distribuzione dei pasti;
-
e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i
pasti;
-
f) lavaggio e riordino delle stoviglie
-
g) gestione dei rifiuti;
-
Qualora il servizio mensa (nella scuola o
nel centro estivo
eventualmente funzionante nel suo ambito)
non fosse interamente svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti
esterni, si precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali,
di cui alla precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono
svolte dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni
nel quadro del presente accordo.
-
Gli oneri finanziari faranno carico all'Ente
Locale, secondo le indicazioni specificate al successivo art.4.
-
Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali
e Istituzioni scolastiche, sono definite altresì le modalità
e le responsabilità per assicurare il rispetto della normativa vigente,
i cui oneri finanziari sono comunque sostenuti dall'Ente Locale (prescrizioni
e procedure operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri adempimenti
connessi).
B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L'attività di assistenza ai disabili,
di competenza della Scuola, è
assicurata dal personale ausiliario delle
scuole, nei limiti di quanto
previsto dal CCNL
- comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2:
-
collaboratore scolastico.
-
Restano invece nella competenza dell'Ente
Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi
con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione
scolastica
C) ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA
-
L'Istituzione scolastica, nell'ambito dei
progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, può organizzare,
anche con il concorso di risorse che l'ente locale potrà assegnare,
valutati i progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe"
con valenza educativa.
-
Ove sia l'Ente Locale, nell'ambito dei servizi
socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola,
l'istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l'apertura
e la chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie,
utilizzando a tal fine, ove
necessario, i trasferimenti di cui al
successivo art.4.
D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI
ALUNNI
-
In relazione alle esigenze del trasporto scolastico
di competenza dell'Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali
l'Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza
degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario
dell'attività didattica. Tale servizio è svolto previo
accordo tra Ente Locale e Istituzione
scolastica. L'Istituzione Scolastica definisce, nel proprio regolamento,
le relative modalità.
E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
IN PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
-
Ferme restando la deliberazione degli organi
competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell'Ente Locale,
l'apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi
di interruzione dell'attività didattica, favorirà lo sviluppo
di attività
educative, culturali , sociali e civili,
promosse anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di
specifici accordi tra l'Istituzione scolastica e gli Enti interessati.
I relativi oneri saranno posti a carico dell'Ente utilizzatore.
-
Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed
Enti Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi,
sarà regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura
e pulizia dei locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni
locali, nell'ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo
art.4. Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nell'ambito
dell'ampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività
estive anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali
metteranno a disposizione, valutati i
progetti presentati.
Art. 3 - CONVENZIONI LOCALI
-
Al fine di regolamentare i rapporti derivanti
dallo svolgimento delle
attività oggetto del presente protocollo
d'intesa, le Istituzioni
Scolastiche stipuleranno con i rispettivi
Enti Locali, nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla
presente intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente
dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento,
e sarà
indicato il numero di unità che
sono necessarie per l'effettuazione
degli stessi servizi.
Art.4- INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITÀ
DELLE RISORSE
-
L'Ente Locale si impegna a trasferire all'Istituzione
Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione
accessoria spettante al personale della scuola, per l'esercizio da parte
della scuola stessa delle attività prestate nell'ambito dei
servizi istituzionalmente di competenza
dell'Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto
Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola. Il finanziamento
suddetto, per lo svolgimento di tutte funzioni istituzionalmente di
competenza dell'Ente Locale previste dal
presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell'art.2, ammonta,
a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a ogni unità
di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attività
oggetto della convenzione locale.
-
Il fondo complessivo, come sopra calcolato,
potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività
di supporto amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere
per l'effettuazione dei servizi convenzionati.
-
I trasferimenti delle risorse da parte dell'Ente
Locale saranno effettuati in due trance di pari importo da liquidarsi entro
febbraio 2001 ed entro agosto 2001. L'Ente Locale potrà disporre,
valutati i progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti per lo
svolgimento, da parte della scuola, di
altri progetti inerenti l'ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta
scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del territorio.
Art. 5 - RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI
SINDACALI
Il precedente articolo 4 regolamenta le
modalità di quantificazione
delle risorse finanziarie da trasferire
all'Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione
del fondo dell'istituzione scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni
per lo svolgimento delle attività definite nelle convenzioni locali.
Tali
attività dovranno essere assunte,
preventivamente, nel P.O.F. della Scuola.
Le modalità di recepimento preventivo
della disponibilità del personale interessato allo svolgimento delle
attività aggiuntive per l'anno scolastico in corso, le forme di
utilizzazione dello stesso, nell'ambito dell'orario di lavoro, e l'attribuzione
dei relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula della
convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico e le R.S.A./
R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del Comparto Scuola.
Art. 6 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI
E REGOLA DI SALVAGUARDIA
Nelle more della stipula delle convenzioni
di cui al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai
precedenti artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino
al 31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione dei
servizi già assicurati per
l'anno scolastico 1999/2000, secondo le
stesse modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola
e gli Enti Locali.Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione,
sarà questa stessa a definire le
risorse necessarie per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi
alla stipula della convenzione, il trasferimento finanziario dell'Ente
Locale, per l'effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà
effettuato sulla base delle somme
individuate negli accordi relativi all'anno
scolastico 1999/2000.
Eventuali condizioni di miglior favore
per il personale impegnato nei
servizi, contenute in intese già
sottoscritte per l'anno scolastico 2000/2001, dovranno essere recepite
negli accordi di cui al precedente punto 5) e salvaguardate.
Art. 7 - VALIDITÀ
-
L'efficacia del presente accordo è
limitata all'anno scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi
effetti a partire dal 1 settembre 2001. Le parti si incontreranno nel mese
di aprile 2001 al fine di verificare gli effetti prodotti dal presente
protocollo.
A/2:
Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite
che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto
ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza
nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale
inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti
mansioni:
-
sorveglianza degli alunni nelle aule,
nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti;
-
- concorso in accompagnamento degli
alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre
sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di
istruzione;
-
sorveglianza, anche notturna, con servizio
di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative
con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente
ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
-
svolgimento delle mansioni di custode
con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
-
pulizia dei locali scolastici, degli
spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio
di mezzi meccanici;
-
riassetto e pulizia delle camerate dei
convittori:
-
compiti di carattere materiale inerenti
al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè,
nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo
svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa
e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle
istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della
cucina e della sala bar;
-
servizi esterni inerenti la qualifica;
-
ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche
e nell'uscita da esse
-
In relazione alle esigenze emergenti
nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori
di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa
a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
-
attività inerenti alla piccola
manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività
amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi
di mensa;
-
assistenza agli alunni portatori di
handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi
igienici e nella cura dell'igiene personale;
-
compiti di centralinista telefonico,
di conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita
patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
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