Decreto ministeriale n. 287 del 30 novembre 1999, "Riconoscimento diploma specializzazione per sostegno a classi con alunni in situazione di handicap
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 19/11/1990, n. 341,
art. 4, comma 2, che stabilisce che le Università provvedono alla
formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole
di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue
un diploma di abilitazione all'insegnamento;
Vista la legge-quadro del 5/2/1992,
n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate ed in particolare l'art. 14, comma 4;
Visto il decreto legislativo 16/4/1994,
n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione ed in particolare gli articoli 315, 316 e 325;
Visto il decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26/5/1998, emanato di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione con particolare riferimento agli
articoli 3, comma 6 e 4 comma 8 che prevedono, all'interno dei corsi di
laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap,
per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione
anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività didattica
di sostegno;
Visto il D.I. 24/11/1998, n. 460 del
Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con il Ministro
della Funzione Pubblica e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, ed in particolare, l'art. 6 con il quale è
prevista la possibilità che le Università, anche in convenzione
con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14 - comma 4 della legge
5/2/1992, n. 104, istituiscano e organizzino corsi biennali di specializzazione
per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazione
di handicap, limitatamente alle esigenze accertate di ciascuna provincia
e fino agli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002;
Vista la propria nota del 5/8/1999
n. 41082/BL indirizzata ai Rettori delle Università italiane e ai
Provveditori agli Studi, con la quale sono state richiamate le modalità
applicative del D.I. n. 460/1998;
Vista la nota del 13/9/1999, n. 1585,
con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica ha richiamato le condizioni e le modalità indicate
dal M.P.I. nella nota del 5/8/1999, sottolineando la diretta responsabilità
delle Università in merito agli aspetti organizzativi, scientifici
e gestionali dei corsi;
Ritenuto necessario definire, nella
fase transitoria disciplinata dal citato D.I. n. 460/1998, omogenei criteri
in merito alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati
a conclusione dei corsi di cui all'art. 6 del D.I. medesimo, ai soli fini
del loro riconoscimento per l'accesso alle graduatorie per il conferimento
dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap;
DECRETA
Art. 1
1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie
per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in
situazione di handicap, il diploma di specializzazione, conseguito a seguito
della frequenza con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione
attivati nella fase transitoria in forza del D.I. n. 460 del 24/11/1998
- art. 6, costituisce titolo valido solo se rilasciato dalle Università
che hanno istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero presso
la facoltà o dipartimenti ove sono stati istituiti i corsi di laurea
in Scienze della formazione primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 il diploma,
firmato dall'Organo competente secondo gli ordinamenti vigenti nell'Università
e dal direttore del corso di specializzazione di cui all'art. 1, deve contenere
i seguenti elementi:
a) gli estremi della comunicazione
del Provveditore agli Studi della provincia di svolgimento del corso sull'effettivo
fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale
l'Università ha proceduto a istituire il corso di specializzazione;
b) l'indicazione della scuola di specializzazione
all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero della facoltà o
dipartimento ove siano stati istituiti i corsi di laurea in Scienze della
formazione primaria presso il quale è stato attivato il corso di
specializzazione;
c) l'indicazione che il programma
svolto nel corso è stato realizzato sulla base degli obiettivi formativi
e secondo i contenuti previsti dal decreto del 27/6/1995, n. 226 del Ministro
della Pubblica Istruzione;
d) l'indicazione che le eventuali
convenzioni stipulate dalle Università con enti o istituti specializzati,
per quanto riguarda la conduzione didattica dei corsi, sono state poste
in essere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 - comma 4 - della
legge 104/1992.
Art. 2
Il diploma rilasciato in difformità
da quanto indicato all'art. 1 non sarà ritenuto valido per le attività
di sostegno nelle classi con alunni in situazione di handicap e in tutti
gli altri casi in cui la normativa vigente in materia di istruzione prevede
il possesso del predetto diploma di specializzazione.
Il presente decreto è sottoposto al controllo di legge.
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