Oggetto: Procedure per il riconoscimento dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno e corsi di alta qualificazione
ART. 1
1. In attesa dell’emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei dpr del 31/7/1996, n. 470 e n. 471, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, sono sospese su tutto il territorio nazionale, anche per l’anno scolastico 1998/99, le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione (biennali e annuali di riconversione e per sezione diversa) previsti dall’o.m. 169/96 per gli insegnanti di sostegno.
ART. 2
1. In applicazione dell’art. 14 della legge
n. 104/1992 e al fine della piena attuazione del processo di integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, l’art. 29 dell’o.m.
169/96, registrata alla Corte dei conti il 17/5/1996, reg. 1, foglio 128,
è così modificato:
"Per far fronte a specifiche esigenze
di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti,
ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogico-didattiche mirate
in particolare all’integrazione degli alunni in situazione di handicap
mentale, possono essere istituiti corsi di alta qualificazione destinati
al personale docente con rapporto a tempo indeterminato, già in
possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno
all’integrazione degli alunni in situazione di handicap".
2. I corsi di alta qualificazione sono
istituiti con decreto del ministro della pubblica istruzione sulla base
delle richieste presentate dai provveditorati agli studi e sentito l’Osservatorio
permanente per l’handicap operante presso questo ministero.
Le richieste formulate dai provveditori
agli studi, sentiti i Glip, sono presentate al ministero della pubblica
istruzione, ufficio studi e programmazione, secondo le modalità
fissate con apposita circolare ministeriale.
Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle
risorse del territorio e di integrarle, la gestione dei corsi è
affidata a istituzioni scolastiche statali che abbiano le risorse professionali
e strumentali necessarie.
Esse possono avvalersi, mediante la stipula
di apposite convenzioni, della consulenza, delle strutture, dei materiali
e dell’apporto tecnico-scientifico di università, centri di ricerca,
associazioni ed enti pubblici e privati in possesso di specifiche competenze.
3. Ogni corso prevede la partecipazione
di non meno di 20 e non più di 30 corsisti.
L’ammissione al corso è disposta
dal competente provveditore agli studi, secondo criteri da stabilirsi in
sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.
4. I corsi di alta qualificazione, che
devono essere strutturati in moduli non consecutivi, hanno di regola la
durata di 80 ore da svolgersi nell’arco di un anno scolastico.
I moduli in cui si articolano i corsi
devono essere intervallati da attività di programmazione collegiali
e da attività didattiche in classe con alunni in situazione di handicap,
svolti nella scuola di servizio.
5. I corsi si concludono con la discussione,
alla presenza della commissione composta dal direttore del corso e da due
docenti, di una tesi di carattere applicativo sugli argomenti trattati
nel corso e sugli aspetti più significativi dell’esperienza diretta.
Possono discutere la tesi i corsisti che abbiano frequentato il corso per
non meno di 60 ore. Non sono previsti recuperi per le eventuali assenze
dei corsisti.
Al termine del corso il direttore rilascia
un attestato di frequenza con profitto.
6. Il monitoraggio dei corsi è
curato da questo ministero, ufficio studi e programmazione, sulla base
delle indicazioni dell’Osservatorio permanente per l’handicap.
7. Le spese relative al funzionamento
dei suddetti corsi gravano sul capitolo 1151 del bilancio di questo ministero,
concernente la formazione dei docenti specializzati nelle attività
di sostegno agli alunni in situazione di handicap, per ciascuno degli esercizi
finanziari in cui viene attuato il piano dei corsi di alta qualificazione.
La presente ordinanza è sottoposta al controllo di legge.
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