L’ordinanza ministeriale n 90 del 21 Maggio 2001 presenta due grosse novità a favore di una migliore qualità del diritto allo studio degli alunni con handicap:
1) Esami di licenza media
L’articolo 11 comma 12 dell’OM introduce una aggiunta
a quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che
per gli alunni per i quali “si accerti il mancato raggiungimento degli
obiettivi del PEI”, il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza
o l’ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di
un attestato di credito formativo.
“Tale attestato (e qui sta la novità) è
titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli
fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi
integrati”
Questa possibilità di iscrizione alle scuole
superiori, in precedenza sempre negata, è stata introdotta per consentire
agli alunni con handicap, come espressamente scritto all’inizio del comma
12, di poter adempiere all’innalzamento dell’obbligo scolastico che va
realizzato nel primo anno della scuola superiore ai sensi della legge n9/99
e di poter adempiere inoltre ai tre anni di obbligo formativo ai sensi
dell’art. 68 della legge 144/99.
2) Esami di qualifica e di Maestro d’Arte
L’art. 15 comma 4, verso la fine, consente agli
alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e
che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante
gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte, consente
di “inscriversi e frequentare […] le classi successive, sulla base di un
progetto- che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione
e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo
credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente
garantito”.
Si supera finalmente così la complicazione
costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non
potevano inscriversi alle classi successive alla terza dell’istituto professionale
o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le
classi successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni
che dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza,
mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni
nelle classi successive.
Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali
alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento
dei crediti formativi ai sensi dell’art. 17 comma 4 dell’OM 29/2001.
Roma, 4/6/2001
Salvatore Nocera
Responsabile del settore giuridico dell’osservatorio
dell’AIPD sull’integrazione scolastica
La presente nota sarà disponibile anche sul sito dell'AIPD ('Associazione Italiana Persone Down) che ringraziamo per averci autorizzato a pubblicarla in anteprima.
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