Protocollo di Intesa tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati
VISTA la legge 31
dicembre 1991, n. 276 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo (New York 1989)";
VISTO il Piano d'Azione
e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva 2000-2001 adottato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1997, n. 451;
CONSIDERATO in particolare
che il Piano d'Azione recita testualmente: "Sul versante della tutela della
salute intesa come benessere, l'impegno del Governo sia attraverso il Piano
Sanitario Nazionale che attraverso il Progetto Obiettivo Materno Infantile
punta (...) - a garantire che il bambino sia curato in ospedale soltanto
nel caso in cui l'assistenza di cui ha bisogno non possa essere fornita
a pari livello a domicilio o presso ambulatori, garantendo comunque la
presenza in ospedale dei genitori o di persone ad essi gradite, il ricovero
in strutture idonee all'età dei minori e comunque non in strutture
dedicate agli adulti, la possibilità di usufruire anche di spazi
ludici e di studio ...";
VISTA la Carta europea
dei diritti dei bambini degenti in ospedale adottata con la Risoluzione
del 13 maggio 1986;
CONSIDERATO che il
periodo di ospedalizzazione, nel caso di degenze medie e medio-lunghe,
comporta, per il bambino e l'adolescente, un allontanamento traumatico
dal proprio ambiente quotidiano e una conseguente forzata interruzione
delle relazioni socio-affettive e scolastiche;
CONSIDERATO che la
legge n. 9 del 20 gennaio 1999 ha elevato l'obbligo d'istruzione da otto
a 9 anni;
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado";
VISTA la
Circolare Ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 353 del
7 agosto 1998 "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere";
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la legge 28
agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti
ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed in particolare
l'art.4 lettera l;
RITENUTA l'opportunità
di promuovere concretamente la fruizione del diritto al gioco, alla salute,
all'istruzione ed al mantenimento di relazioni affettive familiari ed amicali
per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze affetti da patologie
gravi che ne determinano periodi di degenza ospedaliera ovvero domiciliare;
CONSIDERATO che sono
già in atto proficuamente numerose convenzioni a carattere locale
tra uffici scolastici, aziende ospedaliere ed enti locali che garantiscono
il servizio scolastico ai bambini e adolescenti delle scuole materne, elementari,
medie e superiori;
RITENUTO che l'attività
didattica, rivolta ai bambini e adolescenti ricoverati nelle strutture
ospedaliere, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi
il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero
del loro equilibrio psico-fisico;
CONSIDERATA la necessità
anche alla luce delle pregresse positive esperienze di un coordinamento
e potenziamento delle attività in atto che vedano presenti e coinvolti
ulteriori soggetti sociali;
CONSIDERATO che il
seguente protocollo deve intendersi come modello di riferimento per più
specifici e dettagliati strumenti di collaborazione tra tutti i soggetti
- istituzionali e non - interessati;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
a proporre, alle Regioni ed agli enti locali impegnati nell'applicazione della legge 285/97, di riservare una particolare attenzione - fin dalla stipula degli accordi di programma previsti dall'articolo 2 della legge citata - alla necessità di promuovere una progettazione integrata di interventi che - a valere sulle risorse finanziarie disponibili con la legge 285 e nei limiti delle rispettive disponibilità - sia mirata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini di minore età ospedalizzati o costretti a lunghi periodi di degenza domiciliare.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:
1. a garantire l'attuazione
del diritto allo studio dei bambini e adolescenti ospedalizzati istituendo
corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado in presenza di un
significativo numero di minori ricoverati e organizzando, altresì,
forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto non
preveda il ricovero, ma impedisca, nel contempo, la frequenza della scuola
per almeno 30 giorni. A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione
si impegna a fornire personale docente ed A.T.A. (Amministrativo Tecnico
ed Ausiliario) nei limiti delle dotazioni organiche provinciali;
2. a promuovere iniziative
di formazione specifica per il personale docente d'intesa con le OO.SS.;
3. a considerare la scuola ospedaliera tra gli interventi prioritari previsti
in applicazione della legge n. 440 del 18 dicembre 1997 relativa all'ampliamento
dell'offerta formativa.
Il Ministero della Sanità
si impegna:
a definire insieme alle Regioni
un programma di specifici interventi, da realizzarsi con le AA.SS.LL e
le AA. OO., volti a garantire:
1. locali ed attrezzature
idonei allo svolgimento dell'attività didattica e ludica, nonché
le attività di integrazione tra progetto didattico e progetto terapeutico,
consentendo contestualmente l'utilizzo di detto spazio per le attività
di aggiornamento del personale docente e sanitario; 2. l'individuazione
dei reparti nei quali dovrà funzionare il servizio scolastico;
3. la definizione degli
orari in cui dovrà svolgersi - nel rispetto dell'interesse del bambino
degente - l'intervento scolastico;
4. la collaborazione del
personale medico alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti ospedalieri
in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività
didattica;
5. informazioni e misure
di carattere profilattico a tutela sia dell'alunno malato che del personale
docente;
6. l'estensione della copertura
assicurativa prevista per il personale ospedaliero anche al personale scolastico
che opera nell'ospedale, al quale consentire anche la fruizione dei servizi
previsti per il personale ospedaliero (mense, posteggi, etc.) alle stesse
condizioni; 7. ogni utile supporto logistico per strumenti telematici e
tecnologici al fine di favorire l'istruzione a distanza.
Allo scopo di favorire il
coordinamento necessario alla realizzazione delle attività previste
dal presente Protocollo, le strutture scolastiche e quelle ospedaliere
daranno vita ad appositi Comitati operativi "scuola-ospedale" costituiti
dagli operatori referenti di entrambe i settori.
Il presente Protocollo ha
la durata di anni due a decorrere dalla data della stipula e si intende
tacitamente rinnovato per ulteriori due anni salva diversa determinazione
delle parti.
Roma, 27 settembre 2000
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