LE SUPPLENZE/1
Le norme sempre più restrittive, circa
le supplenze degli insegnanti assenti nei vari ordini di scuola, sono spesso
applicate indiscriminatamente anche nei confronti degli insegnanti di sostegno
costretti ad abbandonare i loro allievi in situazioni di handicap.
Segnaliamo una corretta utilizzazione degli insegnanti
di sostegno – per ora della scuola elementare – concordata nell’ambito
dell’accordo provinciale del Provveditorato agli Studi di Torino per l’anno
scolastico 1988-99:
"L’insegnante di sostegno, con riguardo all’organizzazione
di ciascun team docente, sarà utilizzato per eventuali sostituzioni
solo in assenza dell’alunno o degli alunni in situazione di handicap".
Altrimenti, sarebbe lecito supporre che l’assegnazione del docente di sostegno costituisca una risorsa utile ma non indispensabile, a cui si potrebbe rinunciare già in fase di costituzione dell’organico dei docenti senza che ciò comporti danno all’allievo handicappato ed alla sua classe.
SUPPLENZE/3
Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze
di colleghi assenti Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono
formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall'art.13
ultimo comma L.104/92 che l'insegnante di sostegno è contitolare
della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell'organico funzionale
di circolo o di istituto.
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze,
a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano
assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo
un programma concordato.
Quando gli alunni con handicap sono presenti,
l'insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella
classe frequentata da tali alunni.
Non sembra opportuno e corretto che l'insegnante
di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività
di integrazione scolastica con l' alunno o con la classe in compresenza
o da solo.
Home |Documenti | Formazione | Sulla stampa |Normativa |Mailing List | Risorse| I nostri link :-)