LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Le supplenze dei colleghi assenti imposte illegittimamente anche agli insegnanti di sostegno. Pubblichiamo gli interventi di Mario Tortello e di Sergio Neri tratti dalla  rivista "HANDICAP & SCUOLA" n. 83, febbraio-marzo 1999 ed una nota dell'avvocato Salvatore Nocera

LE SUPPLENZE/1
Le norme sempre più restrittive, circa le supplenze degli insegnanti assenti nei vari ordini di scuola, sono spesso applicate indiscriminatamente anche nei confronti degli insegnanti di sostegno costretti ad abbandonare i loro allievi in situazioni di handicap.
Segnaliamo una corretta utilizzazione degli insegnanti di sostegno – per ora della scuola elementare – concordata nell’ambito dell’accordo provinciale del Provveditorato agli Studi di Torino per l’anno scolastico 1988-99:
"L’insegnante di sostegno, con riguardo all’organizzazione di ciascun team docente, sarà utilizzato per eventuali sostituzioni solo in assenza dell’alunno o degli alunni in situazione di handicap".

Mario Tortello


LE SUPPLENZE/2
Capita sempre più spesso che l’insegnante specializzato (e non) per il sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi assenti, consentendo così un "risparmio" da parte del circolo o dell’istituto. Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, credo che si possa affermare, e non solo sulla base del semplice buon senso, di essere in presenza di una pratica scorretta e lesiva di legittimi e riconosciuti diritti dell’allievo in situazione di handicap e della sua classe di appartenenza.
Mi riferisco, evidentemente, ai casi in cui si provveda, tramite l’impiego del docente per il sostegno, a supplire colleghi assenti di altre classi, non coinvolte nel processo di integrazione che interessa classe e alunno di assegnazione del docente per il sostegno.
In quest’ultimo caso si tratta di verificare se e come la sostituzione rientri in un serio e preventivo piano organizzativo della classe. Negli altri casi, invece, l’alunno e la sua classe di appartenenza vengono privati di una risorsa ritenuta indispensabile per il successo scolastico dell’allievo e per il buon funzionamento della classe.

Altrimenti, sarebbe lecito supporre che l’assegnazione del docente di sostegno costituisca una risorsa utile ma non indispensabile, a cui si potrebbe rinunciare già in fase di costituzione dell’organico dei docenti senza che ciò comporti danno all’allievo handicappato ed alla sua classe.

Sergio Neri

SUPPLENZE/3

Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze di colleghi assenti Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall'art.13 ultimo comma L.104/92 che l'insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell'organico funzionale di circolo o di istituto.
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato.
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l'insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni.
Non sembra opportuno e corretto che l'insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l' alunno o con la classe in compresenza o da solo.

Salvatore Nocera

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