Contibuto di Rolando Alberto
Borzetti r.a.borzetti@inwind.it
inviato alla Mailing List dw-handicap
giugno 1999
Nella scuola secondaria di secondo grado, quando viene raggiunto un
livello di preparazione conforme agli obiettivi dei Programmi Ministeriali
(o
comunque corrispondenti), l’allievo handicappato viene valutato secondo
i parametri degli altri alunni. Cio’ vale anche per l’ammissione agli esami
di
licenza o di maturita’. Quando il PEI. e’ diversificato e con obiettivididattici
e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, verranno
valutati i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti
relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai
fini della
prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI.
Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno
successivo o dichiarati ripetenti. Per gli stessi alunni, in calce
alla pagella, deve essere apposta una specifica annotazione. Se un consiglio
di
classe intende adottare una valutazione differenziata, deve darne immediata
notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale
assenso, in mancanza del quale la modalita’ valutativa proposta si
intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non puo’ essere
considerato
in situazione di handicap e va valutato secondo i parametri dei compagni.
Gli alunni con handicap psichico per essere ammessi agli esami devono
avere raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi
formativi
e didattici propri del corso di studio seguito. Per gli allievi handicappati
possono essere previsti prove di esame equipollenti a quelle proposte dal
ministero, con l’utilizzazione di ausili didattici, con tempi piu’
lunghi nella redazione di prove scritte o grafiche, con la presenza di
assistenti
per l’autonomia e la comunicazione. Tali prove, in ogni caso, devono
consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale
e
professionale idonea per il rilascio del diploma di maturita’. Gli
allievi valutati in modo differenziato (cioe’ in relazione al PEI) possono
partecipare agli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte
svolgendo prove differenziate omogenee al loro percorso didattico, finalizzate
all'attestazione delle abilita’ e delle competenze raggiunte. Tale
attestato e’ spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi
di formazione
professionale nell’ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi
e Regioni. In caso di ripetenza, il consiglio di classe deve ridurre
ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Gli alunni handicappati
possono, comunque, essere ammessi ad una terza ripetenza.
Valutazioni: scrutini ed esami
Le ultime Ordinanze sono migliorate alla luce della Legge Quadro: sono l'O.M. 80/1995 e l'O.M. 330/1997.
Per quanto riguarda la scuola superiore, all'art. 13 dell'O.M. 80/95 viene esplicitato che:
- Quando viene raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi
dei Programmi Ministeriali (o comunque ad essi globalmente corrispondenti)
l'alunno handicappato viene valutato secondo i parametri degli altri
alunni ( art.12 O.M. 80/95). Questo vale anche per l'ammissione agli esami
di
licenza o di maturita' (com'e' esplicitato nella C.M. 167 del 25/5/1995,
a seguito di quesiti posti al M.P.I.)
- Quando il P.E.I. e' diversificato e con obiettivi Didattici e formativi
non riconducibili ai Programmi Ministeriali, la valutazione verra' fatta
con
riferimento al P.E.I. esplicitato nella pagella, ma non nei quadri.
Tale valutazione ha valore solo per proseguire gli studi ai fini degli
obiettivi del P.E.I. L'alunno potra' essere ammesso alla frequenza dell'anno
successivo o dichiarato ripetente.
Il Consiglio di classe deve informare la famiglia del fatto che adottera'
una valutazione riferita al P.E.I. chiedendole un formale assenso. In caso
di diniego allora l'alunno sara' valutato secondo i parametri dei compagni(
art.12 O.M. 80/95).
Nell'art.40 della stessa Ordinanza Ministeriale 80/95 si ribadisce
che gli alunni con Handicap psichico per essere ammessi agli esami devono
raggiungere un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi
e didattici propri del corso di studio seguito.
Nell'art.51 O.M. 80/95 infine, si fa riferimento alle prove equipollenti
di cui alla Legge Quadro 104/ 92, art. 16 comma 3).
Esse in ogni caso " devono consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma di maturità.
L'art.3 dell'O.M. 330/997 modifica la normativa precedente in relazione
agli esami di qualifica de II o III anno degli Istituti Professionali e
degli Istituti d'Arte. Vi si afferma che gli alunni valutati in modo differenziato
(cioe' in relazione al P.E.I.) possono essere ammessi a sostenere l'esame
di qualifica svolgendo* prove differenziate* , finalizzate all'attestazione
delle competenze e delle abilita' acquisite.
Tale attestato e' spendibile come *credito formativo* nella frequenza
di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorato
agli Studi e Regioni. Tale esame non promuove alla classe successiva.
L'art.4 riconosce ai docenti di sostegno il diritto di partecipare
a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti
gli alunni della classe. L'art.9 prevede la possibilita' di avvalersi,
durante gli esami di maturita' della presenza * delle stesse persone che
hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico*, in relazione ai problemi
di autonomia e di comunicazione e per lo svolgimento delle prove equipollenti.
Tale articolo e' interessante, perche' e' certamente estensibile anche
agli esami di qualifica.
Ripetenze
Come gia' espresso nella L.104/92 ( art.14 comma 1 ) in tali ordinanze
e' ribadita la possibilita' di essere ammessi a ripetere anche per la terza
volta l'ultimo anno di studi frequentato.
E inoltre l'O.M. 330/97 art.3 sottolinea che gli alunni che ripetono
la classe terza degli Istituti Professionali e degli Istituti d'Arte possono
frequentare lezioni ed attivita' della classe successiva, sulla base di
un Progetto- che puo' prevedere anche percorsi integrati di istruzione
e formazione Professionale .
Rammentiamo, a proposito di tale progetto , l'opportunita' di avvalersi
sia del ricorso alla sperimentazione ( come indicato precedentemente )
sia del
riferimento all'art.14 comma 1 lett. b della L.104/92 nel quale si
prevede un'organizzazione della attivita' scolastica * secondo il criterio
di flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle classi aperte,
in relazione alla programmazione individualizzata*.
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