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Bologna, 26 ottobre 1997 "Custodire il valore dell'integrazione per la scuola di domani" Premessa L’integrazione scolastica è stata ed è una grande conquista nell’evoluzione di una società civile, è il riconoscimento che le situazioni di disagio personale non limitano i diritti. C’è il timore che si voglia smantellare questo sistema. Tornare indietro significherebbe usurpare questi diritti e ripristinare la discriminazione. Uno Stato civile non può e non deve
farsi portatore di un tale regresso!
Legge Finanziaria 1997 n°662/96 art. 1 comma 75 L’integrazione scolastica non è un contenitore e non s'improvvisa. Esiste un percorso formativo approfondito e a norma di legge (104/92) che qualifica un personale altamente professionalizzato. Il personale che ha acquisito questa formazione e la qualità del servizio che esso attua, vanno difesi dall’abuso che si sta cercando di attuare per sistemare in modo frettoloso ed improprio il personale in esubero (L. Fin. 97 n° 662/96 art. 1 comma 75). Tali corsi hanno un fondamento illegittimo : detto comma ha disegnato una caricatura della flessibilità organizzativa, come viene prescritta da numerosi recenti interventi normativi, non ultimo dallo stesso testo unico sulle disposizioni vigenti per la scuola. Tale norma contrasta in modo clamoroso almeno con i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, così come stabiliti dall’art. 97, I° comma della Costituzione. Un buon andamento dell’amministrazione non significa legalizzazione di ogni espediente inteso a non turbare le prassi consolidate del personale in carico. Allora non può essere dimenticato che tutti i più importanti interventi legislativi degli ultimi anni hanno martellato sulla indispensabilità della qualità amministrativa. Per questo diciamo che l’istituzione dei corsi intensivi di sostegno, oltre che disfunzionale, è anche parziale, dato che il monte ore di teoria e tirocinio nel loro insieme non raggiungono la metà di quanto previsto per i corsi di curriculum ordinario. Perché questo? Riteniamo che sia scoperto l’intento di piegare l’adeguatezza dei contenuti e dei risultati della funzione docente alla logica dell’impiego inteso come "posto" qualunque, non funzione, non compito. In proposito il D.M. 16/6/97 significativamente è stato preceduto ed ha recepito un contratto collettivo nazionale (2/6/97), decentrato al settore scolastico, volto a contemperare le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti, In definitiva, attraverso la manipolazione di
principi ed istituti giuridici, si continuano a perpetrare assurde contraddizioni,
azzerando i diritti dei portatori di handicap e delle loro famiglie, degradando
ulteriormente l’attività di insegnamento.
Legge Finanziaria 1998 La revisione della figura dell’insegnante di sostegno sottesa all’art. 20 comma 2 della L. Finanziaria 98 deve essere meglio chiarificata. Infatti, pur auspicando ad una evoluzione/miglioramento dell’attuale ruolo dell’insegnante di sostegno, riteniamo che la revisione della funzione non possa ridursi ad un semplice cambiamento delle modalità di definizione degli organici (da 1:4 a 1:150), ma debba comprendere più ampi parametri ed una chiara definizione delle competenze e della funzione dell’insegnante specializzato. Soprattutto non può e non deve diventare maschera per ulteriori tagli indiscriminati. Ribadiamo pertanto: 1) che sia improcrastinabile la riduzione del divario tra Organico di diritto e Organico di fatto, avvicinando il primo al secondo per garantire la stabilità delle cattedre e la continuità didattica; 2) l’indispensabilità del mantenimento dell’istituto della deroga per la dotazione organica di fatto; Affinché l’integrazione possa rispondere meglio alle nuove esigenze della scuola, si propone inoltre la revisione dell’art. 3 Legge Quadro 104/92, poiché va riconosciuto il diritto ad un insegnamento individualizzato di sostegno, anche agli alunni con problemi di apprendimento determinati da deprivazioni socio-economiche e culturali, al pari di quelli con minorazioni psicofisiche e sensoriali. Formazione universitaria e abilitazione del personale specializzato Data l’importanza di una rigorosa formazione universitaria per tutto il personale docente (L341/90), risulta ancora più forte la necessità di un iter formativo specifico per coloro che intendono esercitare la funzione di insegnante di sostegno. Riteniamo quindi insufficiente quanto determinato dall’art. 5 del D.P.R. 470/96 che prevede una integrazione di sole 5 semestralità per abilitarsi anche all’insegnamento di sostegno. Proponiamo pertanto: 1) che i corsi universitari di specializzazione all’insegnamento prevedano un biennio per la preparazione dei docenti di sostegno, poiché le esigenze di formazione professionale polivalente nel campo delle singole minorazioni (psicofisici, non vedenti, non udenti) abbisognano di un iter formativo specifico, congruo nei tempi e coerente alle funzioni nei contenuti di studio; 2) che il biennio di specializzazione per l’insegnamento di sostegno abbia come riferimento i Programmi contenuti nei D.M. 24/4/86, D.M. 14/6/88 e D.M. 266/95 del M.P.I. 3) che si attui una soluzione seria e concreta
riguardo la questione rappresentata dall’art. 5 del D.P.R. 470/96 sulla
specializzazione universitaria abilitante all’insegnamento di sostegno,
per evitare una discriminazione di coloro che, specializzati in base alla
precedente normativa non godono di un titolo abilitante ( ex D.P.R. 970/75).
Si sollecita pertanto: a) il riconoscimento del valore abilitante del titolo di specializzazione biennale ex D.P.R. 970/75 e la sua completa equipollenza con il titolo di specializzazione ex D.P.R. 470/96. b) l’indizione di concorsi provinciali e/o nazionali
per soli titoli ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato su posti
di sostegno, dei docenti precari specializzati che abbiano un servizio
svolto di almeno un triennio scolastico con nomina del Provveditore.
Istituzione classe di concorso L’integrazione scolastica va tutelata riconoscendo all’insegnante di sostegno una peculiare funzione docente e la possibilità di identificarsi in una classe di concorso specifica. E’ necessario perciò istituire un concorso abilitante per l’accesso al ruolo specifico, che ne valorizzi le reali mansioni e permetta un impiego stabile e coerente anziché un semplice utilizzo.
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