Un commento a cura di Monica Barbolini sulla Legge 68 del 12 marzo 1999 che riguarda l'integrazione lavorativa dei disabili .


Il testo della Legge 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.handylex.org/stato/l120399.shtml

UNO SGUARDO D’INSIEME: IL QUADRO NORMATIVO NEGLI ULTIMI DECENNI.

BREVE SINTESI.

Carlo Lepri ed Enrico Montobbio individuano, a partire dal dopoguerra, tre fasi in riferimento ai comportamenti istituzionali nei confronti delle fasce deboli.
Nel primo periodo, corrispondente agli anni ’50 e ’60, "la legislazione privilegia gli aspetti assistenziali ma é di questa fase la legge 482/68 sul collocamento obbligatorio e la legge 118/71 che cominciano a proporre, per alcune categorie di disabili, e almeno sul piano dei principi, il tema dell’integrazione".
La seconda fase corrisponde agli anni ’70 e ai primi anni ’80.
Sono di questo periodo la legge 517, che prescrive l’integrazione dei bambini handicappati nella scuola dell’obbligo e la legge 845/78 che si riferisce alla formazione professionale dei giovani adolescenti.
Dalla metà circa degli anni ’80 ad oggi "si assiste prevalentemente al tentativo di consolidare le esperienze di integrazione nella società delle persone disabili".
Secondo i già citati autori "la legislazione nazionale interviene massicciamente a sostegno dell’inserimento lavorativo di giovani, di disoccupati e di espulsi dal sistema produttivo (L. 23-7-91 n. 223).
Viene, inoltre, promulgata la Legge-quadro sull’handicap (L. 104/92) e la Legge sulle cooperative sociali (L. 381/91) che prevede l’azzeramento degli oneri sociali per i lavori appartenenti a fasce deboli".
Occorre, infine, citare la recente legge di riforma del collocamento obbligatorio del febbraio 1999 che qui di seguito verrà analizzata.

LEGGE DI RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

"L’accesso al mondo del lavoro da parte delle persone handicappate ha bisogno di una progettualità che faccia perno sull’elemento negoziale, di incontro e di adattamento reciproco fra esigenze, competenze, saperi provenienti dalla produzione e la soggettività propria di quel singolo individuo handicappato".
Anche la normativa va letta in quest’ottica formativa, come risorsa, cioé, per potere mettere in atto procedure e progetti il più possibile "costruiti" sulla persona.
L’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro deve fare i conti oggi con un mercato in cui la realizzazione dell’opportunità resta legata alla capacità lavorativa e si fa sempre più strada l’idea che la possibilità di scambio diventi maggiore laddove ci sono meno norme.
A questo fa fronte, per quanto riguarda i soggetti con disabilità, la totale assenza di "relazioni spontanee" con le imprese, il pessimismo, la sensazione di impossibilità di potere integrare nel mondo lavorativo un handicappato. L’assunzione di un disabile, poi, viene spesso ancora considerata nell’ambito assistenziale, ambito che non viene ritenuto di competenza delle imprese. Il problema diventa allora come potere dare luogo ad una "struttura funzionale" che sia in grado di mettere in collegamento il disabile con il mondo del lavoro.
La legge sopracitata, almeno nelle intenzioni, tenta di realizzare ciò.
Essa presenta innanzitutto la finalità all’interno della quale, secondo il Legislatore, devono essere collocate le norme in essa contenute: la presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 1, comma 1).
Il medesimo art. 1, nei commi successivi, precisa a chi sono rivolti i suddetti "servizi di sostegno e di collocamento mirato" e i criteri per determinare i beneficiari.
L’art. 2 utilizza invece una serie di "espressioni" per indicare cosa si intenda per "collocamento mirato":

In questo articolo troviamo, inoltre, altre due finalità: la valutazione adeguata delle capacità delle persone con disabilità e il loro inserimento nel posto lavorativo adatto.
E’ invece l’art. 6 che specifica chi deve provvedere affinché si realizzino queste finalità: sono degli organismi individuati dalle regioni (i cosiddetti "uffici competenti"). Essi devono lavorare "in rete" e cioé "in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio".
E’ a questo punto che entra in gioco il ruolo della scuola (intesa come servizio educativo e formativo). Occorre, infatti, che essa metta in atto la capacità di collaborare e di raccordare gli obiettivi formativi che le sono propri con l’extrascuola.
Gli artt. 7, 8, 9, 10 stabiliscono i doveri dei datori di lavoro, da una parte, e degli uffici competenti dall’altra.
E’ opportuno a questo punto evidenziare come all’art. 11 siano date una serie di possibilità di accordi fra uffici competenti e datori di lavoro che permettono l’adempimento delle finalità, di cui all’art.1, comma 1 e all’art.2, comma1, in base al principio della "flessibilità".
Si possono, infatti, stabilire tempi e modalità di assunzioni diverse (che il datore di lavoro si impegna però ad effettuare) fra cui la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento, l’assunzione con il contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
Quello che è importante sottolineare é che tali convenzioni sono soggette ad un’indicazione dettagliata delle mansioni attribuite al disabile e delle modalità del loro svolgimento (art.11, comma7) e devono prevedere "forme di sostegno, consulenza e tutoraggio" nonché "verifiche periodiche sul processo di integrazione lavorativa".
Le stesse possibilità esistono nei confronti delle cooperative sociali (art. 12).
Gli artt. 13 e 14 riguardano gli aspetti più propriamente economici e cioé le agevolazioni per le assunzioni (art. 13) e l’istituzione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Tutti gli articoli successivi si riferiscono alle "sanzioni e disposizioni finali e transitorie".
A conclusione di questo breve "excursus" legislativo si può affermare che si sta cercando di affrontare "l’aspetto della compatibilità tra le caratteristiche personali ed il posto di lavoro disponibile". L’attuale quadro normativo regionale, poi, si presenta articolato e ricco (es.: L. 45/96, DL 468/97) ma disarmonico in quanto gli interventi non risultano ancora sufficientemente integrati fra loro.
Per rendere più efficaci gli interventi previsti dalla normativa si sta mettendo in atto il cosiddetto "sistema delle intese" e degli "accordi di programma".
Le "intese" sono "accordi istituzionali dove gli Enti coinvolti si impegnano ad estendere la pratica del collocamento mirato e dell’inserimento mediato" agendo "su due livelli: quello politico, per ciò che concerne la definizione di obiettivi di politica attiva del lavoro; quello tecnico, nella progettazione e definizione di modalità di erogazione di servizi all’interno di un programma di lavoro condiviso".
Gli "Accordi di Programma" sono previsti dalla L. 104/92 negli artt. 13, 39, 40.
Sono formulati su base provinciale e "rappresentano la definizione e l’accettazione di programmi d’intervento che richiedono l’azione coordinata ed integrata dei comuni, dell’AUSL, della scuola e dell’Amministrazione Provinciale". Occorre , in questa fase dell’integrazione, che la scuola e le Amministrazioni Provinciali stabiliscano con chiarezza i rispettivi compiti e le risorse che intendono impiegare a favore dell’integrazione.



 

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