Un commento a cura di Monica
Barbolini sulla Legge 68 del 12 marzo 1999 che riguarda l'integrazione
lavorativa dei disabili .
Il testo della Legge 68 del
12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è reperibile
al seguente indirizzo:
http://www.handylex.org/stato/l120399.shtml
UNO SGUARDO D’INSIEME:
IL QUADRO NORMATIVO NEGLI ULTIMI DECENNI.
BREVE SINTESI.
Carlo Lepri ed Enrico Montobbio individuano, a partire dal dopoguerra,
tre fasi in riferimento ai comportamenti istituzionali nei confronti delle
fasce deboli.
Nel primo periodo, corrispondente agli anni ’50 e ’60, "la legislazione
privilegia gli aspetti assistenziali ma é di questa fase la legge
482/68 sul collocamento obbligatorio e la legge 118/71 che cominciano a
proporre, per alcune categorie di disabili, e almeno sul piano dei principi,
il tema dell’integrazione".
La seconda fase corrisponde agli anni ’70 e ai primi anni ’80.
Sono di questo periodo la legge 517, che prescrive l’integrazione
dei bambini handicappati nella scuola dell’obbligo e la legge 845/78 che
si riferisce alla formazione professionale dei giovani adolescenti.
Dalla metà circa degli anni ’80 ad oggi "si assiste prevalentemente
al tentativo di consolidare le esperienze di integrazione nella società
delle persone disabili".
Secondo i già citati autori "la legislazione nazionale interviene
massicciamente a sostegno dell’inserimento lavorativo di giovani, di disoccupati
e di espulsi dal sistema produttivo (L. 23-7-91 n. 223).
Viene, inoltre, promulgata la Legge-quadro sull’handicap (L. 104/92)
e la Legge sulle cooperative sociali (L. 381/91) che prevede l’azzeramento
degli oneri sociali per i lavori appartenenti a fasce deboli".
Occorre, infine, citare la recente legge di riforma del collocamento
obbligatorio del febbraio 1999 che qui di seguito verrà analizzata.
LEGGE DI RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
"L’accesso al mondo del lavoro da parte delle persone handicappate
ha bisogno di una progettualità che faccia perno sull’elemento negoziale,
di incontro e di adattamento reciproco fra esigenze, competenze, saperi
provenienti dalla produzione e la soggettività propria di quel singolo
individuo handicappato".
Anche la normativa va letta in quest’ottica formativa, come risorsa,
cioé, per potere mettere in atto procedure e progetti il più
possibile "costruiti" sulla persona.
L’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro deve fare i conti
oggi con un mercato in cui la realizzazione dell’opportunità resta
legata alla capacità lavorativa e si fa sempre più strada
l’idea che la possibilità di scambio diventi maggiore laddove ci
sono meno norme.
A questo fa fronte, per quanto riguarda i soggetti con disabilità,
la totale assenza di "relazioni spontanee" con le imprese, il pessimismo,
la sensazione di impossibilità di potere integrare nel mondo lavorativo
un handicappato. L’assunzione di un disabile, poi, viene spesso ancora
considerata nell’ambito assistenziale, ambito che non viene ritenuto di
competenza delle imprese. Il problema diventa allora come potere dare luogo
ad una "struttura funzionale" che sia in grado di mettere in collegamento
il disabile con il mondo del lavoro.
La legge sopracitata, almeno nelle intenzioni, tenta di realizzare
ciò.
Essa presenta innanzitutto la finalità all’interno della
quale, secondo il Legislatore, devono essere collocate le norme in essa
contenute: la presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento
e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (art. 1, comma
1).
Il medesimo art. 1, nei commi successivi, precisa a chi sono rivolti
i suddetti "servizi di sostegno e di collocamento mirato" e i criteri per
determinare i beneficiari.
L’art. 2 utilizza invece una serie di "espressioni" per indicare
cosa si intenda per "collocamento mirato":
-
strumenti tecnici e di supporto
-
analisi di posti di lavoro
-
forme di sostegno
-
soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione
In questo articolo troviamo, inoltre, altre due finalità: la
valutazione adeguata delle capacità delle persone con disabilità
e il loro inserimento nel posto lavorativo adatto.
E’ invece l’art. 6 che specifica chi deve provvedere affinché
si realizzino queste finalità: sono degli organismi individuati
dalle regioni (i cosiddetti "uffici competenti"). Essi devono lavorare
"in rete" e cioé "in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi
e formativi del territorio".
E’ a questo punto che entra in gioco il ruolo della scuola (intesa
come servizio educativo e formativo). Occorre, infatti, che essa metta
in atto la capacità di collaborare e di raccordare gli obiettivi
formativi che le sono propri con l’extrascuola.
Gli artt. 7, 8, 9, 10 stabiliscono i doveri dei datori di lavoro,
da una parte, e degli uffici competenti dall’altra.
E’ opportuno a questo punto evidenziare come all’art. 11 siano date
una serie di possibilità di accordi fra uffici competenti e datori
di lavoro che permettono l’adempimento delle finalità, di cui all’art.1,
comma 1 e all’art.2, comma1, in base al principio della "flessibilità".
Si possono, infatti, stabilire tempi e modalità di assunzioni
diverse (che il datore di lavoro si impegna però ad effettuare)
fra cui la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative e di orientamento, l’assunzione con il contratto di lavoro a
termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti
dal contratto collettivo.
Quello che è importante sottolineare é che tali convenzioni
sono soggette ad un’indicazione dettagliata delle mansioni attribuite al
disabile e delle modalità del loro svolgimento (art.11, comma7)
e devono prevedere "forme di sostegno, consulenza e tutoraggio" nonché
"verifiche periodiche sul processo di integrazione lavorativa".
Le stesse possibilità esistono nei confronti delle cooperative
sociali (art. 12).
Gli artt. 13 e 14 riguardano gli aspetti più propriamente
economici e cioé le agevolazioni per le assunzioni (art. 13) e l’istituzione
del fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Tutti gli articoli successivi si riferiscono alle "sanzioni e disposizioni
finali e transitorie".
A conclusione di questo breve "excursus" legislativo si può
affermare che si sta cercando di affrontare "l’aspetto della compatibilità
tra le caratteristiche personali ed il posto di lavoro disponibile". L’attuale
quadro normativo regionale, poi, si presenta articolato e ricco (es.: L.
45/96, DL 468/97) ma disarmonico in quanto gli interventi non risultano
ancora sufficientemente integrati fra loro.
Per rendere più efficaci gli interventi previsti dalla normativa
si sta mettendo in atto il cosiddetto "sistema delle intese" e degli "accordi
di programma".
Le "intese" sono "accordi istituzionali dove gli Enti coinvolti
si impegnano ad estendere la pratica del collocamento mirato e dell’inserimento
mediato" agendo "su due livelli: quello politico, per ciò che concerne
la definizione di obiettivi di politica attiva del lavoro; quello tecnico,
nella progettazione e definizione di modalità di erogazione di servizi
all’interno di un programma di lavoro condiviso".
Gli "Accordi di Programma" sono previsti dalla L. 104/92 negli artt.
13, 39, 40.
Sono formulati su base provinciale e "rappresentano la definizione
e l’accettazione di programmi d’intervento che richiedono l’azione coordinata
ed integrata dei comuni, dell’AUSL, della scuola e dell’Amministrazione
Provinciale". Occorre , in questa fase dell’integrazione, che la scuola
e le Amministrazioni Provinciali stabiliscano con chiarezza i rispettivi
compiti e le risorse che intendono impiegare a favore dell’integrazione.
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