Quello che meno
convince in questa fase, come é stata definita dal ministro Berlinguer,
di "rilancio" dell’integrazione scolastica é il ruolo che dovrà
assumere il docente di sostegno.
Una figura che
dovrà fungere da facilitatore nel passaggio dalla didattica frontale
a quella "cooperativa", un coordinatore delle attività del Consiglio
di Classe, un esperto di pedagogia speciale e quindi anche di metodologie
speciali.
Pur essendo le
fonti dalle quali si traggono queste informazioni autorevoli, non sono,
tuttavia, certa di affermare quanto in realtà si stia cercando di
realizzare perchè la situazione risulta alquanto confusa.
Da una parte,
infatti, si nega che il docente di sostegno debba diventare una "figura
di sistema", dall’altra però i fatti, come l’aumento complessivo
di alunni portatori di handicap per ogni insegnante specializzato, dimostrano
che la strada sulla quale ci si sta avviando é proprio quella.
Forse che "figure
di sistema" saranno destinati a diventare coloro che frequenteranno i Corsi
di Alta Qualificazione? Neppure su questo c’è chiarezza.
Tornando poi
al ruolo del docente di sostegno, si deve ammettere che, se fosse veramente
in grado di farlo con gli strumenti che il contesto mette a disposizione,
quello sopra indicato risulta essere un profilo professionale "alto", lusingante,
qualificato, perfino auspicabile.
Occorre però
chiedersi con quali mezzi si intende raggiungere questo obiettivo.
Forse con i corsi
di specializzazione intensivi? Con i corsi di Alta Qualificazione di 80
ore? Con otto ore (forse!) obbligatorie a settembre anche per i docenti
curricolari sul problema handicap e scuola?
Nuova fase dell’integrazione,
dunque, o... INTEGRAZIONE SFASATA?
Relazione
presentata dal Ministro della Pubblica Istruzione On. Luigi Berlinguer.
alla
VII Commissione della Camera (Cultura, Scienza e Istruzione)
in
occasione della audizione sullo stato di attuazione e sulle prospet-tive
di intervento
in
materia di integrazione scolastica degli alunni con handicap
(3
febbraio 1999)
Indice
1. Norme, criteri, regole e procedure in
vigore fino all'anno scolastico 1997/98
2. Situazione di fatto al termine dell'anno
scolastico 1997/98
3. Disposizioni contenute nell'art. 40
della legge 27.12.1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica)
4. Applicazione dell'art. 40 della legge
449/97 nell'anno scolastico 1998/99
5. L'indagine conoscitiva della VII Commissione
della Camera dei deputati
6.
Le linee della nuova politica per l'integrazione
7.
Ipotesi di lavoro per l'anno scolastico 1999-2000
1. Norme, criteri, regole e procedure in vigore fino all'anno scolastico 1997/98
L'integrazione dell'allievo in situazione
di handicap nelle classi comuni avviene in base a quanto è disposto
dal Testo Unico delle leggi in materia di istruzione (D.L.vo 16 aprile1994,
n. 297). Di seguito si richiamano gli articoli di maggiore rilievo:
a) individuazione dell'alunno come persona
handicappata (art. 313):
- definizione: «è persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»;
- l'individuazione è effettuata
secondo i criteri stabiliti dall'atto di indirizzo in cui si afferma che
vi «provvede lo specialista [...] ovvero lo psicologo esperto dell'età
evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con
le medesime» (DPR 24 febbraio 1994, art. 2) e consegnata dalla famiglia
alla scuola all'atto della prima iscrizione;
b) diritto all'educazione e all'istruzione
(art. 134):
- nelle sezioni di scuola materna e nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- non può essere impedito da difficoltà
di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle difficoltà
connesse all'handicap;
- l'integrazione ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
c) criteri per la formazione delle sezioni
e delle classi (art. 72):
- sono determinati annualmente con decreto
del Ministero della P.I. di concerto con il Ministero del tesoro;
- per le scuole materne, le sezioni che
accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di
20 bambini;
- per le scuole elementari e per le scuole
medie, le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite
con un massimo di 20 alunni;
- per le scuole secondarie di II grado,
le classi che accolgono allievi in situazione di handicap sono costituite
con un numero di alunni inferiore a 25, qualora lo richiedano il tipo di
handicap, adeguatamente documentato, e gli obiettivi formativi del piano
educativo individualizzato (D.I.N. 173 del 9 maggio 1996);
d) insegnanti di sostegno:
- per la scuola materna, elementare e
media le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono
posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni
quattro alunni portatori di handicap (art. 319);
- per la scuola secondaria superiore i
posti di sostegno sono determinati in modo da assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione (art.315);
- nella scuola elementare le deroghe al
rapporto 1 a 4 possono essere autorizzate in presenza di handicap particolarmente
gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente
individualizzati e nel caso di plessi scolastici in zone di montagna e
nelle piccole isole;
- assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e all'elaborazione e alla verifica delle attività
di competenza dei consigli di intersezione, di classe e dei collegi dei
docenti (art. 315, c. 5);
- per l'assegnazione o l'utilizzazione
nei posti di sostegno, i docenti devono essere forniti di apposito titolo
di specializzazione rilasciato ai sensi dell'art. 325 (art. 319, c. 4);
- l'utilizzazione nei posti di sostegno
dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati (art. 319,
c. 5);
e) obbligo scolastico:
- agli alunni handicappati è consentito
il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al completamento
del diciottesimo anno di età (art. 110, c. 2);
f) continuità, attività,
programmazione:
- le forme di integrazione e di sostegno
a favore degli alunni portatori di handicap sono da realizzare mediante
l'utilizzazione dei docenti di sostegno (art. 321, c. 1);
- occorre garantire la continuità
fra i diversi gradi di scuola (art. 316, c. 1);
- i compiti dell'insegnante di sostegno
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa,
con l'attività didattica generale (art. 127, c. 1);
- la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche di integrazione anche interdisciplinare,
organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse,
ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati
in relazione alle esigenze dei singoli alunni (art. 167, c. 1);
g) procedure congiunte scuola/ASL (DPR
24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo»):
- all'unità multidisciplinare dell'ASL
è demandato il compito della formulazione della diagnosi clinica
e della diagnosi funzionale (descrizione analitica della compromissione
funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno handicappato);
- dalla diagnosi funzionale si passa alla
stesura del profilo dinamico funzionale, compilato dopo un primo periodo
di inserimento scolastico. Esso indica il prevedibile livello di sviluppo
che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi
brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). È redatto dall'unità
multidisciplinare, dai docenti (curricolari e specializzati), con la collaborazione
della famiglia;
- alla fine della seconda e della quarta
elementare, della seconda media, del biennio e del quarto anno della scuola
superiore, il personale di cui al punto precedente traccia un bilancio
diagnostico e prognostico del profilo, il quale è comunque aggiornato
alla fine di ogni singolo grado scolastico;
- dopo tali accertamenti, l'unità
multidisciplinare dell'ASL, in collaborazione con la scuola e la famiglia,
redige una documentazione nella forma della scheda riepilogativa;
- sulla base dei dati della diagnosi funzionale
del profilo dinamico, congiuntamente gli operatori dell'ASL e i docenti
(curricolari e specializzati) redigono il piano educativo individualizzato
(PEI) in cui sono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra
di loro, predisposti per l'handicappato in un determinato periodo di tempo;
- le verifiche, compiute dal personale
indicato, debbono essere compiute preferibilmente con frequenza quadrimestrale.
2. Situazione di fatto al termine dell'anno
scolastico 1997/98
Il quadro degli alunni in situazione di
handicap e dei docenti specializzati è il seguente:
| Anno scolastico | Num. alunni H | Num. docenti specializzati | Rapporto |
| 1992/93 | 106.152 (100) | 48.751 (100) | 2.18 |
| 1993/94 | 106.835 (101) | 49.220 (101) | 2.17 |
| 1994/95 | 108.712 (102) | 50.918 (104) | 2.14 |
| 1995/96 | 110.664 (104) | 53.643 (110) | 2.06 |
| 1996/97 | 113.133 (107) | 55.261 (113) | 2.05 |
| 1997/98 | 117.643 (111) | 55.273 (113) | 2.13 |
| Anno scolastico | Spec. di ruolo | Spec. non di ruolo | Non
spec.
di ruolo |
| 1994/95 | 33.102 | 15.229 | 2.587 |
| 1995/96 | 34.696 | 16.953 | 1.994 |
| 1996/97 | 36.262 | 17.272 | 1.727 |
| 1997/98 | 36.174 | 17.085 | 2.014 |
NB. I dati qui riportati non comprendono gli insegnanti non specializzati e non di ruolo. Il dato complessivo per gli anni scolastici 1997/98 e 1998/99 è riportato al punto 4, lettera C, p. 7.
Da questi i dati si evince che:
- il numero delle persone individuate
come handicappate risulta in costante aumento (negli ultimi tre anni il
trend è stato il seguente: +1.79%; +2.23%; +3.97%). Tale aumento
non pare giustificato dal prevedibile incremento di iscrizioni alla scuola
media superiore;
- anche il numero degli insegnanti utilizzati
per il sostegno risulta aumentato in termini percentuali maggiori degli
allievi in situazione di handicap: a pari indice di partenza nell'anno
scolastico 1992/93, esso passa a 111 per quanto attiene agli allievi e
a 113 per quanto riguarda i docenti, tanto che il rapporto alunni handicappati/docenti
per il sostegno passa da 2.18 a 2.13;
- al numero sopra riportato di docenti
impegnati sul sostegno deve essere aggiunto il numero dei docenti - per
altro in via di quantificazione - che pur essendo privo di titolo di specializzazione
viene all'occorrenza utilizzato dai provveditori e dai capi di istituto
a «copertura» di situazioni di carenza di docenti in possesso
di titolo. Tale fenomeno si è ampliato negli ultimi anni per corrispondere
al bisogno di interventi anche solo assistenziali in mancanza di personale
specializzato e di una diversa organizzazione della classe.
Inoltre dalle tabelle allegate si evince
l'esistenza di una sorta di «affollamento» di alunni in situazione
di handicap nella scuola media. Infatti, se si prende in considerazione
la singola classe d'età, si rileva una presenza di circa il 35%
in più di alunni rispetto alla corrispondente classe di età
presente nella scuola elementare. Le motivazioni di tale fenomeno sono,
in genere, le seguenti: il fatto che le unità multidisciplinari
dell'ASL certifichino con maggiore frequenza al termine della scuola elementare,
quando diventano
più evidenti le difficoltà
scolastiche anche in relazione all'aumento dei processi formali richiesti
dal curricolo; una sorta di riluttanza, da parte sia dei docenti sia dei
genitori, a favorire il passaggio alla scuola media superiore; la maggiore
frequenza di ripetenze che di fatto consentono di trattenere più
a lungo nella scuola l'alunno handicappato con ciò favorendo la
formazione della classe di venti alunni, gli eventuali sdoppiamenti, la
conservazione degli organici e via di seguito; la convinzione che la frequenza
della scuola media superiore costituisca un ostacolo insormontabile per
la persona in situazione di handicap; la carenza o la mancanza di situazioni
e strutture integrative o alternative alla
scuola per i giovani che hanno già
superato l'età dell'obbligo.
Più in generale si può ipotizzare
che la continua richiesta di «ore per il sostegno» costituisca
l'indizio più esplicito del fatto che la cosiddetta didattica frontale
(spiegazione alla classe, studio individuale a casa, interrogazione o verifica
scritta, ecc.) sia oggi praticata dalla maggioranza degli insegnanti e
che essa non preveda di per sé processi di integrazione. Tale condizione
pare particolarmente diffusa a livello di scuola media, mentre da tempo
le scuole materne e quelle elementari hanno ampliato l'ambito dell'apprendimento
e dell'organizzazione flessibile delle attività didattiche (classi
aperte, cooperative learning, lavoro a gruppi, insegnamento individualizzato,
attività di mutuo aiuto, tecniche freinetiane, tutoraggio, ecc.).
A loro volta, le scuole superiori sembrano più disponibili all'azione
didattica organizzata per moduli, al sistema dei crediti e dei
debiti formativi, alla costruzione di
progetti di vita.
Conseguentemente, l'assegnazione di un
numero sempre più alto di «ore per il sostegno», al
di là delle intenzioni, può di fatto:
- costituire un ostacolo obiettivo all'integrazione,
in quanto impedisce che il docente specializzato sia una risorsa per l'intera
classe, per l'insieme del gruppo docente o del consiglio di classe e si
trovi invece, spesso suo malgrado, a svolgere il ruolo di unico tutore
e «assegnatario» dell'allievo in situazione di handicap;
- consentire alla classe di procedere
nella sua attività senza programmare interventi e situazioni che
favoriscono l'integrazione: l'alunno handicappato rimane un soggetto «aggiuntivo»
e non viene di fatto incluso;
- aumentare la delega all'insegnante di
sostegno e, contestualmente, la solitudine della coppia sostegno-alunno
handicappato con implicazioni negative sul piano della comunicazione, dell'autonomia,
della socializzazione e della vita relazionale, oltre che dell'apprendimento.
3. Disposizioni contenute nell'art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
La legge 449/97 ha apportato alcuni radicali
cambiamenti nelle modalità di individuazione e di costituzione delle
risorse disponibili per l'integrazione. In particolare essa:
a) fissa la dotazione organica degli insegnanti
di sostegno nella misura di un insegnante ogni 138 alunni complessivamente
frequentanti gli istituti scolastici della provincia;
b) assicura il consolidamento (in un biennio),
nella misura non superiore all'80%, della dotazione di posti in organico
e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98;
c) assicura la continuità educativa
degli insegnanti di sostegno in ciascun grado scolastico;
d) consente ai provveditori di approvare
progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione nelle classi
ordinarie e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari
forme di handicap;
e) consente ai provveditori di disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per
l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo
sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché
per l'aggiornamento del personale;
f) assicura - in attuazione dei principi
generali della legge 104/92 - l'integrazione scolastica degli alunni handicappati
con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso
il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle
classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 59/97, nonché
la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti
di sostegno in deroga al rapporto di cui al precedente punto a), in presenza
di handicap particolarmente gravi;
g) definisce, in via amministrativa, i
criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi
di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria;
h) consente la formazione di classi con
più di 20 alunni, pur in presenza di un alunno handicappato, sulla
base di una valutazione delle condizioni complessive in cui ciascuna classe
è chiamata ad operare;
i) considera, anche se in maniera non
esplicita, l'insegnante di sostegno una risorsa per la classe e per la
scuola: la responsabilità complessiva dell'integrazione viene affidata
pertanto all'intero consiglio di classe.
4. Applicazione dell'art. 40 della legge 449/97 nell'anno scolastico 1998/99
Con il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998,
anche sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti forniti dall'Osservatorio
permanente sull'integrazione scolastica, si è data applicazione
a quanto disposto dalla legge finanziaria 1997, secondo i seguenti principi:
a) procedere gradualmente all'applicazione
del rapporto 1:138, tenendo conto delle diverse situazioni di fatto;
b) lasciare ampio spazio di intervento
e di decisione al provveditore agli studi, previo parere del GLIP e del
GLH, in modo da favorire la più ampia flessibilità nelle
risposte ai differenti bisogni, una diffusa progettualità anche
in vista di piani a medio e lungo termine e l'assunzione di responsabilità
diretta nell'allocazione delle risorse disponibili;
c) favorire il passaggio da una gestione
puramente aritmetica dell'organico dei docenti di sostegno ad una fondata
sulla visione complessiva della situazione e sulla necessità di
differenziare le risposte in base non più solo al numero delle certificazioni
e alla gravità del deficit, ma soprattutto alle condizioni reali
delle singole istituzioni scolastiche (risorse di cui esse dispongono,
situazioni di fatto delle classi, competenze degli insegnanti, prassi didattiche
più consolidate in materia di integrazione).
L'applicazione delle norme contenute nella
legge finanziaria è stata vissuta negativamente dall'opinione pubblica
e amplificata in tale senso dai mass media. Di fatto si è diffusa
la convinzione che lo Stato abbia ridotto i propri interventi soprattutto
nell'area degli handicappati, collocandoli in classi numerose, superiori
ai venti alunni e riducendo sensibilmente il numero dei docenti di sostegno,
tanto da lasciare «scoperte» molte situazioni. Tali giudizi
risultano smentiti dai fatti che si possono così sintetizzare:
a) il numero degli allievi in situazione
di handicap ammonta a 117.689 unità, con un aumento di appena 46
allievi certificati rispetto ai 117.643 registrati nell'anno scolastico
1997/98. Si evidenzia il fatto che, per la prima volta, il numero delle
certificazioni non è strettamente correlato alla richiesta dei docenti
di sostegno e alla riduzione del numero di allievi per classe;
b) per quanto attiene alla composizione
numerica delle classi frequentate da almeno un alunno in situazione di
handicap risulta che:
• 2.063 sono formate con più di
25 alunni (di cui 1.091 nella scuola secondaria superiore);
• 28.091 sono formate da 21 a 25 alunni.
NB. È in via di rilevazione il
dato relativo alla compresenza di alunni con handicap nella stessa classe.
La conoscenza del dato definitivo consentirà, in relazione al già
accertato numero delle classi, di determinare in modo preciso il numero
delle classi con 20 o meno di 20 alunno;
c) il numero dei docenti per il sostegno
assegnati nel corrente anno scolastico ammonta a 58.756 unità (57.338
docenti assegnati in base al D.M. 331/98 e 1.418 docenti in deroga) a fronte
di 59.430 docenti assegnati nell'anno scolastico 1997/98, in base a quanto
è stato comunicato dai singoli provveditorati agli studi appositamente
interpellati.
Tale numero dei docenti per il sostegno
assegnati nel corrente anno comprende anche i docenti non di ruolo e non
specializzati, non rilevati nella precedente tabella;
d) la diminuzione di 674 unità
si ritiene che sia compensata dall'attivazione di «modelli efficaci
di integrazione» anche in base alla C.M. 259 del 18.6.1998 in applicazione
del D.M. 251 del 29.5.1998 e della direttiva n. 252, stessa data (applicazione
della legge n. 440/97), della successiva integrazione di cui alla nota
n. 6144/H/10 del 15/10/98 e dal fatto che, in alcune province, i provveditori
si sono serviti dell'ulteriore disponibilità di posti corrispondenti
alla differenza, laddove esisteva, tra i posti calcolati con l'applicazione
del parametro 1:138 e quelli acquisiti nell'organico provinciale, come
previsto dal D.M. 331 del 24 luglio 1998, art. 37, c. 3. Questo complesso
di dati fa presumere che, nel corrente anno scolastico, sia stato superato
il numero dei docenti di sostegno impiegato nell'anno 1997/98. Al riguardo
è in fase di avvio un'apposita rilevazione che consentirà
di quantificare il fenomeno;
e) si è pure proceduto al consolidamento
dei posti dei docenti di sostegno (dai 36.174 dell'anno scolastico 1997/98
si è passati a 42.000 per giungere a 48.000 all'inizio dell'anno
scolastico 1999/2000).
5. L'indagine conoscitiva della VII Commissione della Camera dei deputati
Le conclusioni «dell'indagine conoscitiva
sull'integrazione scolastica» (10 dicembre 1996 - 28 gennaio 1998)
condotta dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) hanno evidenziato
la necessità di costruire una vera cultura dell'integrazione contro
i pericoli dell'assistenzialismo.
In particolare è stata sottolineata
l'opportunità di utilizzare le competenze del docente di sostegno
in modo diversificato; di procedere all'impiego di figure di sistema e
di raccordo interistituzionale; di rivedere le modalità di reclutamento
e di formazione del docente di sostegno, il suo profilo professionale;
di renderlo contitolare e corresponsabile; di rivalutare i modelli modulari,
di flessibilità e le attività didattiche per sintonizzarle
più «sul saper fare che sul saper sapere»; di risolvere
i problemi riguardanti i «gravissimi» e la distinzione tra
handicap e svantaggio; di rivedere l'atto di indirizzo (D.P.R. 24/2/1994)
valorizzando il contributo delle scienze pedagogiche, psicologiche e sociali,
in modo da porre attenzione al «bambino intero», a tutto il
suo potenziale e non solo al suo handicap; di rendere obbligatoria, per
le pubbliche
amministrazioni, la stipula degli accordi
di programma, oppure rivederli interamente, semplificando le procedure;
di inserire l'azione scolastica in un più ampio processo di integrazione
che coinvolga tutti i soggetti del territorio; di ribadire, a livello internazionale,
la volontà dell'Italia di «integrare totalmente»; di
istituire un Forum permanente da convocare ogni tre anni per un confronto
tra le esperienze.
6. Le linee della nuova politica per l'integrazione
Alla luce delle recenti norme, delle conclusioni dell'indagine parlamentare e del quadro delle riforme in atto, si ritiene necessario e urgente impostare la politica dell'integrazione scolastica in modo organico e progettuale e sulla base delle seguenti scelte di fondo.
A. Sistema
formativo integrato e formazione permanente
Il nuovo panorama
normativo e le scelte politico-amministrative di questi ultimi anni hanno
evidenziato che i processi di integrazione possono avere successo solo
se si basano sulla concertazione delle politiche svolte dai diversi soggetti
(ministeri, regioni, enti locali, aziende sanitarie, ecc.). Di grande utilità
sarebbe la costruzione di un master-plan delle risorse, in modo da valorizzare
in pieno l'effetto moltiplicatore che deriva dalla capacità di mettere
in sinergia le competenze e le risorse di cui ciascuno singolarmente dispone.
Occorre:
- utilizzare,
sulla base di piani concertati, la ricchezza di risorse di cui dispongono
i territori e i singoli soggetti, la cui azione, se ancora parcellizzata,
risulta inevitabilmente insufficiente e destinata all'insuccesso. L'integrazione
delle persone in situazione di handicap costituisce un terreno esemplare
ed emblematico a questo riguardo nella costruzione di un sistema formativo
integrato, in piena consonanza con le riforme in atto del sistema scolastico;
- rilanciare
l'integrazione che deve muovere dall'individuazione di politiche integrate
che si basino sulla messa a punto di indirizzi generali concertati fra
i ministeri interessati (Pubblica istruzione, Sanità, Affari sociali,
Lavoro, Interni) e definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni-Città-Autonomie
locali, nella prospettiva del sistema formativo integrato. Un contributo
verso il conseguimento di questo obiettivo è stato offerto dal seminario
di lavoro svoltosi a Roma nel dicembre scorso, le cui conclusioni dovranno
confluire nella redazione di documenti di indirizzi formulati collegialmente
durante un momento pubblico da tenersi entro il marzo 1999;
- attivare conseguentemente
prassi omogenee sul territorio nazionale, anche allo scopo di costruire
un quadro conoscitivo della situazione nazionale che consenta la messa
a punto di interventi e strumenti più affinati e mirati;
- assumere sempre
più una dimensione ampia di intervento integrato e continuo, sia
sulla dimensione «orizzontale» (la giornata della persona con
handicap, per esempio), articolando sinergicamente le varie realtà
e i diversi servizi che entrano in gioco nella costruzione del progetto
di vita dell'allievo in situazione di handicap, sia su quello «longitudinale»,
del ciclo di vita, collegando organicamente i vari interventi (dalla scuola
al lavoro, dalla riabilitazione alla vita sociale e al gruppo amicale,
dal tempo libero a quello familiare o della relativa autonomia relazionale,
l'educazione permanente, gli interventi di sostegno psicologico, ecc.)
e non interrompendoli nella maggiore età.
B. Formazione
dei docenti
- Coinvolgere,
nella conduzione di strategie e di attività per l'integrazione,
tutti i docenti in servizio (gruppi di insegnamento nelle materne e nelle
elementari, consigli di classe nelle scuole secondarie). Ciò comporta
un forte investimento nella direzione della formazione di tutti i docenti
volto all'acquisizione di strategie e tecniche pedagogico-didattiche integrative
per la conduzione della sezione e della classe, l'apprendimento disciplinare,
la maturazione dell'autonomia, tenendo conto della presenza in classe di
un allievo con specifici bisogni;
- mettere a punto
un profilo professionale nuovo, consono alla domanda attuale, dell'insegnante
specializzato per il sostegno, in grado di garantire nei fatti: (a) un
reale supporto alla classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,
metodologiche e didattiche integrative (progressiva riduzione della didattica
cosiddetta frontale); (b) un lavoro di effettiva consulenza a favore della
classe e dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie individualizzanti
e quindi dirette a costruire un piano educativo personalizzato per l'allievo
handicappato; (c) la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati
sulle caratteristiche e le risorse dell'allievo handicappato a partire
dalla
conoscenza di
metodologie particolari, che non sono in possesso dell'insegnante curricolare;
- procedere all'ulteriore
e specifica formazione del contingente di insegnanti impiegati per il sostegno
in modo da creare, in ogni provincia, nuclei di docenti con competenze
specifiche e da impiegare - al di là delle graduatorie in uso e
con il ricorso a forme di remunerazione dell'eventuale disagio - laddove
esista l'effettivo bisogno. In altri termini:
gli allievi frequentano
la scuola di appartenenza «naturale», gli insegnanti si dislocano
laddove si rileva il bisogno. Tale azione è oggi possibile perché
il ricorso al rapporto 1:138 e il successivo consolidamento dei posti hanno
reso disponibile un contingente stabile di posti già in fase di
organico cosiddetto di diritto. Occorrerebbe rendere stabile il rapporto
posti/persone;
- avviare un
piano di formazione di tutti i docenti della scuola sulle tematiche attinenti
l'integrazione. Occorre ricordare che attualmente quasi un terzo delle
sezioni e delle classi funzionanti è frequentato da almeno un allievo
in situazione di handicap e che pertanto tutti gli insegnanti, durante
la loro carriera, avranno l'opportunità di operare in una situazione
scolastica in cui sono presenti particolari e specifici bisogni. Già
si è chiesto e in parte ottenuto che anche a livello di formazione
universitaria iniziale (laurea in formazione primaria e corso di specializzazione)
siano fornite a tutti conoscenze e competenze riguardanti l'integrazione
scolastica, ma rimane l'esigenza di un intervento su tutti in docenti in
servizio, chiamati ad attivare quelle strategie metodologiche e didattiche
che si possono attuare in classe anche senza l'intervento del docente specializzato
per il sostegno.
C. Le persone
in situazione di handicap
- Desanitarizzare
l'itinerario di individuazione delle persone che rientrano nella legge
104/92, chiarendo che esistono solo due condizioni certificabili: (a) la
disabilità (individuata con diagnosi organica di per sé non
curabile: per esempio, la disabilità motoria, la trisomia 21, ecc.)
che riduce l'autonomia e rende necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale; (b) la disabilità (per esempio: una diagnosi
di dislessia per la quale si possa presumere un coinvolgimento del tessuto
cerebrale, da non confondere con il «cattivo lettore»; una
diagnosi di disfasia e non di persona con difficoltà di linguaggio)
che richiede un itinerario metodologico e didattico pertinente, con l'impiego
eventuale di azioni di sostegno, al fine di impedire situazioni di difficoltà
stabilizzata nel tempo che possano ridurre l'autonomia personale e rendere
necessari interventi assistenziali come previsto all'art. 3 della legge
104/92. Tale metodologia in fase di diagnosi dovrebbe permettere di distinguere,
dai due precedenti, i numerosi soggetti le cui difficoltà di apprendimento
emergono invece come conseguenza di una condizione di svantaggio socio-culturale
(provenienza da Paese straniero, da un contesto familiare culturalmente
povero, ecc.) o di inadeguato approccio educativo-didattico della scuola,
per i quali non è corretto formulare la certificazione di situazione
di handicap, individuandoli così come persone handicappate. A questi
alunni, che certamente manifestano bisogni educativi particolari, dovranno
essere date risposte specifiche, spesso diverse da quelle previste per
la persona handicappata, anche tramite l'intervento di personale in possesso
di puntuali competenze;
- porre particolare
ed esplicita attenzione al problema dell'educazione e dell'istruzione delle
persone in situazione di particolare gravità (i cosiddetti «gravissimi»),
per i quali occorre individuare forme mirate di integrazione secondo strategie
e soluzioni pratiche da sottoporre a verifica e da esemplificare su tutto
il territorio nazionale anche allo scopo di: (a) facilitare soluzioni dirette
a un'effettiva riduzione dell'handicap; (b) evitare forme surrettizie di
scuola speciale; (c) mettere a confronto le diverse soluzioni fino ad oggi
attivate.
D. Interventi
prioritari
- Le strategie
dell'integrazione debbono trarre il massimo profitto dall'impiego delle
nuove tecnologie, non solo come protesi, ausili o risorse informatiche
ma anche come strumenti di amplificazione della comunicazione. Ciò
comporta: (a) un impiego esteso, mirato delle nuove tecnologie; (b) la
formazione in tale senso degli operatori scolastici e di quelli della formazione
professionale; (c) la più stretta collaborazione tra il sistema
scolastico e formativo e i numerosi centri di ricerca esistenti nel nostro
Paese;
- ampliare l'attivazione
di modelli sperimentali di integrazione che ricerchino soluzioni nuove
e mirate anche al di là dell'impiego dell'insegnante di sostegno.
Si tratta, in altri termini, di promuovere l'iniziativa delle scuole perché
ricerchino autonomamente percorsi e progetti individualizzati, come già
previsto dall'art. 43 del D.M. 331/98;
- estendere le
prassi dirette a realizzare «percorsi misti» per facilitare
la transizione dalla scuola al lavoro anche tramite l'applicazione diffusa
della legge n. 196/97 e delle disposizioni attuative del decreto 25 marzo
1998, n. 241;
- monitorare
sistematicamente alcune situazioni provinciali e locali emblematiche allo
scopo di: (a) conoscere in maniera analitica e diretta l'effettiva realtà
del territorio; (b) individuare processi e pratiche condivise, diffuse
ed efficaci; (c) individuare processi e pratiche che hanno condotto all'insuccesso;
(d) mettere a punto indicatori di qualità e di quantità dei
processi di integrazione;
- attivare una
rete di «osservatori regionali» sulla base delle intese assunte
in sede di Conferenza Stato-Regioni-Città-Autonomie locali in collegamento
con l'Osservatorio nazionale e promuovere l'istituzione e il funzionamento
di «centri di documentazione, risorse, consultazione, ecc.»
locali, per iniziativa di singole o di reti di scuole, come veri e propri
«sportelli di consulenza e di supporto» alle scuole, ai docenti,
alle famiglie, alle associazioni, anche in collaborazione con altri enti;
- includere nei
programmi dei corsi di formazione dei dirigenti scolastici una sezione
di lavoro riguardante le problematiche relative all'handicap e i compiti
e le funzioni del dirigente al riguardo;
- intensificare
i rapporti con gli altri Paesi europei allo scopo di effettuare confronti
tra le esperienze, favorire la circolazione dei migliori risultati in rapporto
all'integrazione, accedere ai risultati delle ricerche e degli studi condotti
a livello internazionale.
7. Ipotesi di lavoro per l'anno scolastico 1999-2000
Anche sulla scorta di quanto è contenuto nella legge n. 448 del 23 dicembre 1998 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» si può ipotizzare un piano di lavoro nei termini seguenti.
A. Formazione
delle classi in presenza di un alunno in situazione di handicap
Può essere
utile distinguere modalità e procedure diverse per la scuola materna
e dell'obbligo e per la secondaria superiore.
a) scuola materna
e dell'obbligo:
- rendere esplicito
che il limite di 25 alunni per sezione o per classe non può essere
superato salvo che nei casi di monosezioni, di classi uniche per anno di
corso e, limitatamente alle scuole materne, di un numero di domande di
scolarizzazione superiore alla possibilità di accoglienza;
- costituire
classi con non più di 20 alunni sulla base di un progetto motivato
e articolato di integrazione, in modo da rendere esplicite le strategie
e le metodologie utilizzate in forza della classe ridotta: orario e modalità
di impiego dell'insegnante di sostegno, modalità e orario di presa
a carico dell'alunno handicappato da parte della classe; tempi e modi di
formazione di gruppi; effettivi processi di individualizzazione, ecc.;
- procedere alla
formazione di classi con un numero di alunni superiore a 20 e inferiore
a 25 laddove il progetto e le strategie di integrazione non siano rese
inefficaci dalla presa di qualche alunno in più;
- consentire
solo in casi eccezionali la presenza di più alunni in situazione
di handicap nella stessa classe o nella stessa sezione;
- ampliare l'area
di accesso ai progetti di modelli sperimentati ed efficaci di integrazione
(art. 43 del D.M. 331/98).
Tale procedimento
si avvale di un gruppo di verifica (GLH e GLIP, in collaborazione con i
nuclei per l'autonomia) in grado di esprimere pareri autorevoli e motivati
(vale anche per le scuole secondarie superiori).
b) scuole secondarie
di II grado:
- consentire
la formazione di classi oltre i 25 alunni solo in situazioni eccezionali
e motivate; procedere comunque al rafforzamento di tale intervento attraverso
altri ausili e competenze;
- consentire
la formazione di classi con un massimo di 20 alunni laddove esista un effettivo
e verificato progetto individualizzato e di vita, tale da richiedere motivatamente
un ridotto numero di alunni;
- consentire
la presenza di più alunni in situazione di handicap per classe nei
casi in cui il numero degli alunni handicappati iscritti e frequentanti
sia superiore al numero delle corrispondenti classi e non sia possibile
indirizzare tali alunni in altre scuole viciniori;
- come nella
scuola dell'obbligo, ampliare le possibilità di accesso ai progetti
di modelli sperimentali efficaci di integrazione.
B. Formazione
docenti
- Progettare
e realizzare corsi rivolti a tutti i docenti, comunque raggruppati per
consigli di classe o collegi, sulle tematiche dell'integrazione con particolare
riferimento alle metodologie e alle didattiche dirette alla gestione della
classe, al lavoro a gruppi, al mutuo insegnamento, all'utilizzazione del
docente di sostegno come risorse della classe, ecc.; per tali corsi occorre
stanziare adeguate risorse finanziarie alle quali possano attingere solo
coloro che effettuano tali tipi di corsi;
- ampliare, consolidare
e affinare, attraverso un monitoraggio diffuso degli effettivi bisogni
di interventi specializzati (non vedenti, non udenti, autistici, Down,
X fragile, insufficienti mentali, dislessici, ecc.), l'ulteriore formazione
degli insegnanti già specializzati e su posti consolidati, in modo
da garantire interventi individualizzati su progetti mirati, che si integrano
nel più complessivo Piano Educativo Individualizzato formulato dal
gruppo di insegnamento o dal consiglio di classe. Al tal fine occorrerà
reperire le risorse per consentire, sulla base delle verificate esigenze
del territorio, l'effettuazione di corsi di alta qualificazione ridisegnando
modalità, contenuti, tempi, forme di valutazione finale, collocazione
sul territorio, competenze utilizzate per la loro conduzione; procedere
a un monitoraggio sistematico degli stessi, allo scopo di verificare
l'effettiva serietà
dell'investimento e la qualità dei risultati;
- utilizzazione
degli insegnanti specializzati nelle situazioni in cui si sia rilevato
l'effettivo bisogno. Ciò comporterebbe il superamento dell'assegnazione
dei posti in base alla graduatoria e il ricorso a sistemi di remunerazione
aggiuntiva del disagio che potrebbe affrontare l'insegnante in possesso
di quella determinata competenza qualora dovesse operare in situazione
diversa da quella assegnata secondo la procedura ordinaria;
- applicare le
disposizioni contenute nel D.L. n. 460 del 24 novembre 1998 relativo all'attivazione,
a cura delle Università e dei Provveditorati agli studi in convenzione
con le università stesse, di corsi biennali di specializzazione
nella fase di transizione alla formazione iniziale universitaria degli
aspiranti docenti;
- monitorare
i corsi intensivi e promuovere interventi aggiuntivi per coloro che li
hanno ultimati, completando, entro il 1999, il piano triennale previsto
dalla legge n. 630/96, art. 1, c. 75;
- individuare
alcune situazioni, secondo un disegno strategico, sulle quali condurre
un monitoraggio sistematico del livello di integrazione: entità
delle risorse in gioco; forme di organizzazione del sistema scolastico
sul territorio; capacità progettuale dell'istituzione scolastica;
flessibilità ed efficacia delle soluzioni adottate; risultati raggiunti;
qualità dei piani educativi individualizzati; livello di integrazione
con gli altri soggetti del territorio: qualità e quantità
degli interventi dell'ASL, ecc.;
- compiere studi
sistematici, anche tramite il contributo dei tecnici dell'Osservatorio,
sugli snodi fondamentali del percorso di integrazione (momento dell'individuazione,
diagnosi funzionale, passaggio da un grado scolastico all'altro, transizione
al lavoro, ecc.) al fine di procedere all'eventuale revisione di punti
strategici della legge 104/92 e dell'Atto di indirizzo (1994);
- attivare un
rapporto di collaborazione con il CEDE e con il sistema per la qualità
dell'istruzione, allo scopo di includere anche il processo di integrazione
tra i fattori di qualità del piano dell'offerta formativa.
C. Nuove tecnologie
- Avviare una
rilevazione sistematica sull'utilizzo delle nuove tecnologie per costruire
un repertorio delle esperienze migliori per quanto attiene sia alle protesi
e agli ausili sia
all'ampliamento
dell'area della comunicazione, delle relazioni interpersonali e, più
in generale, come veri e propri amplificatori sensoriali linguistici e
quindi culturali. In questo
ambito occorre
attivare collegamenti con i centri nazionali che già operano in
questo senso, a partire dal C.N.R.
D. Strutture territoriali
- Rivedere i
compiti del GLH (Gruppo di lavoro presso il Provveditorato), anche in rapporto
al «Nucleo provinciale per l'autonomia»;
- rivedere compiti,
funzioni e composizione del GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale)
alla luce del D.L.vo 112/98 e dell'assetto autonomo del nostro sistema
scolastico, anche
alla luce del nuovo assetto degli organici collegiali;
- rivedere compiti,
funzioni e composizione del gruppo di lavoro presso ogni istituzione scolastica,
nell'ambito del regolamento dell'autonomia e in relazione al nuovo assetto
degli organi
collegiali, alle funzioni e ai compiti nuovi del dirigente scolastico e
dell'eventuale suo staff di direzione;
- promuovere
accordi organizzativi fra i soggetti interessati all'integrazione con l'intento
di realizzare reti di servizi integrati, come centri di supporto alle istituzioni
scolastiche,
come sedi di
confronto e scambio di esperienze e di competenze, ecc.
E. Alunni in situazione
di handicap di particolare gravità
Nel mese di maggio
verrà effettuato un seminario centrato sulle esperienze attualmente
in atto per quanto attiene ai cosiddetti «gravissimi». Con
il contributo di esperti, verranno censite le esperienze in merito attualmente
attivate nel nostro Paese ed effettuato un confronto tra le stesse allo
scopo di individuare strategie e soluzioni che possano essere generalizzate
all'intera scuola.
F. Seminari di
studio
Sono previsti
seminari di studio e di approfondimento di tematiche relative a particolari
situazioni di disabilità, diretti a indagare lo stato attuale delle
conoscenze e degli interventi e a mettere a confronto indirizzi e soluzioni
differenti allo scopo di ridurre l'handicap.
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