ALUNNI CIECHI E SORDI - TORNANO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE SPECIALI CON 40 MILIARDI IN TRE ANNI
Gli alunni con handicap sensoriali non avranno
piu' diritto alla frequenza delle classi normali in "tutte le scuole ordinarie"?
Su carta intestata del Ministero della Pubblica Istruzione, e' stato distribuito
nelle settimane scorse uno schema di disegno di legge che stanzia quasi
40 miliardi in tre anni per "il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
di integrazione scolastica" (sic!) degli allievi sordi e ciechi. Si tratta
di un progetto preoccupante, la cui relazione - ripetiamo: su carta intestata
di Viale Trastevere - solleva inquietanti interrogativi anche sotto il
profilo politico: chi e come ha dimostrato che "la distribuzione degli
alunni con handicap sensoriali in tutte le scuole ordinarie non facilita
la realizzazione di interventi mirati, rispondenti ai bisogni specifici
del singolo ragazzo"?
Il testo del disegno di legge
RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP SENSORIALI"
1. Quadro normativo
II presente disegno di legge si iscrive nel quadro
normativo che, a partire dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, ha definito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e che ha gia'
visto l'entrata in vigore del regolamento sul cosiddetto "dimensionamento"
delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 18/6/1998, n. 233) e della legge
18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), nonche' l'adozione
da parte del Consiglio dei ministri del regolamento sull'autonomia didattica
e organizzativa e sul trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche,
attualmente in fase di registrazione.
Tale quadro ha peraltro gia' registrato momenti
di significativa implementazione con un progetto nazionale di sperimentazione
dell'autonomia, adottato sulla base delle vigenti disposizioni in materia
di sperimentazione degli ordinamenti didattici (articoli 276 e seguenti
del decreto legislativo n. 297/94), adottato con la direttiva n. 251 del
1998, che la recente legge sull'elevazione dell'obbligo scolastico (legge
n. 9 del 1999) ha assunto come base per una ulteriore e piu' diffusa sperimentazione.
Tale progetto e' stato ritenuto prioritario dalla direttiva del Ministro
n. 252/98, che ha indicato, a norma dell'articolo 2 della legge n. 440/1997,
i criteri generali per la ripartizione del Fondo da essa istituito.
2. Significato e impatto sociale
Da tutta la ricordata attivita' normativa e amministrativa
si e' sviluppata, in tutto il paese, una grande quantità di iniziative,
tese a precostituire l'umus culturale, didattico e organizzativo sul quale,
a decorrere dal 1¦ settembre 2000, si innesterà la piena
attuazione del regime dell'autonomia. In tal modo si prepara il passaggio
graduale al nuovo sistema.
L'articolo 21 della legge n. 59/97 prevede, tra
gli altri interventi, il riordino degli istituti atipici di cui alla parte
I, titolo II, capo III del decreto legislativo n. 297/94. 11 relativo regolamento,
gia' predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, potra' peraltro
iniziare il suo iter ufficiale solo quando il regolamento fondamentale,
quello sull'autonomia didattica e organizzativa, sara' stato pubblicato
nella Gazzetta ufficiale.
Uno dei compiti fondamentali dei predetti istituti,
una volta riformati, sara' quello di fornire alle scuole i supporti professionali,
didattici,
tecnologici e metodologici adatti ad affrontare
gli specifici problemi connessi ai deficit sensoriali in modo da garantire
il successo formativo degli alunni che ne sono affetti. L'esperienza di
oltre due decenni di integrazione ha infatti dimostrato che col dovuto
supporto scientifico, tecnologico ed operativo i deficit sensoriali non
impediscono l'apprendimento; in molti casi, si sviluppano capacita' alternative
e compensative che rendono possibile il normale svolgersi sia della vita
affettiva e di relazione sia della vita lavorativa.
La stessa esperienza ha pero' dimostrato che
la distribuzione degli alunni con handicap sensoriali in tutte le scuole
ordinarie non facilita la realizzazione di interventi mirati, rispondenti
ai bisogni specifici del singolo ragazzo. Puo' succedere che la scuola
non abbia i supporti didattici specifici; o che l'insegnante specializzato
per il sostegno non abbia la preparazione e l'esperienza necessarie a sostenere
l'integrazione di un allievo con un deficit sensoriale. Si faccia, per
esempio, il caso dell'insegnamento ai ragazzi non vedenti del greco, che
richiede da parte dell'insegnante disciplinare nozioni non solo del linguaggio
braille, ma delle particolari applicazioni che esso ha per la specifica
materia o del ragazzo sordo che abbia bisogno di un apposito "mediatore"
della comunicazione.
In verità, sia per l'uno che per l'altro
caso, la casualita' dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno, che
avviene secondo le graduatorie vigenti, non assicura l'intervento del personale
in possesso delle specifiche competenze necessarie.
Tutto cio' diventa ancor piu' grave nel caso
di allievi con deficit multipli, per i quali e' necessario personale in
possesso di specifiche competenze professionali, da affiancare ai colleghi
curricolari, integrandone le attivita'.
E' evidente che non e' possibile dotare tutte
le scuole delle competenze e dei sussidi didattici e tecnologici adeguati
a qualsiasi tipologia di handicap, ma occorre impiegare le competenze corrispondenti
ai bisogni caso per caso. Solo in questo modo si puo' favorire una vera
integrazione scolastica.
Il quadro delineato dal regolamento dell'autonomia
didattica e organizzativa, all'interno del quale le scuole potranno tra
l'altro
progettare e realizzare interventi personalizzati,
collegarsi in rete per la soluzione di specifici problemi, reclutare a
termine personale per specifici progetti, concludere accordi e convenzioni
con altri istituti e realta' sociali, offre sufficienti flessibilita' per
pensare alla
realizzazione di un servizio, offerto all'intero
territorio nazionale, per fare fronte al problema dell'integrazione dei
ragazzi con handicap sensoriali. Cio' consentira' ai docenti di disporre
di materiali e strumenti adeguati, di centri di formazione e scientifici
tali da poter affrontare anche i problemi piu' difficili e all'amministrazione
di non disperdere in mille rivoli le necessarie risorse.
3. Finanziamento e disponibilita' di risorse
II disegno di legge ha lo scopo di finanziare
tale operazione avvalendosi dell'esperienza degli istituti che nel nostro
Paese si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli
adulti con deficit sensoriale e che hanno accumulato esperienze e conoscenze
che sarebbe grave disperdere. II riordino che sara' al piu' presto realizzato
con l'apposito regolamento di attuazione dell'articolo 21 della legge n.
59/97, in assenza di adeguate risorse economiche sarebbe infatti sicuramente
insufficiente a realizzare gli obiettivi sopra illustrati.
II Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa sembra essere lo strumento ideale per individuare le priorita'
e destinare le risorse disponibili, sulla base di direttive del Ministro,
volte a realizzare interventi flessibili e mirati nel quadro dell'autonomia
e finalizzati all'integrazione.
Le risorse che il disegno di legge destina agli
interventi - considerato che il numero di non vedenti, ipovedenti e sordi
frequentanti le scuole statali nell'anno scolastico 1997/98 assomma a complessive
8.138 unita' - sono pienamente adeguate agli obiettivi che esso si prefigge
anche perchè non sono sostitutivi, ma aggiuntivi agli altri interventi
che lo Stato e gli enti locali gia' sostengono per l'integrazione. Il finanziamento
sara' comunque contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 2.
Art. 1
1. Al fine di potenziare e qualificare l'offerta
di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali, il fondo
di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440 e' incrementato della somma
di lire 13.741 milioni per il 1999, lire 11.869 milioni per il 2000, lire
13.773 milioni a decorrere dal 2001.
2. Gli incrementi del fondo di cui al comma 1
sono destinati prioritariamente alla realizzazione della riforma delle
scuole e degli
istituti a carattere atipico di cui all'articolo
21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e alla realizzazione degli
interventi da questi programmati. Eventuali risorse residue non utilizzate
nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
3. In attesa dell'entrata in vigore della riforma
di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato
ad utilizzare le
disponibilita' di cui al comma 1 per finanziare
progetti di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali
e di formazione del
personale docente, anche nell'ambito della sperimentazione
dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dall'articolo 1 della
legge 20 gennaio 1999, n. 9, realizzati dalle istituzioni scolastiche in
collegamento con le scuole e gli istituti di cui al comma 2, i quali possono
a tal fine promuovere i necessari accordi.
4. Le risorse di cui al presente articolo sono
aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione
scolastica.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si
provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitÓ previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica Istruzione.
Altri documenti pubblicati sul sito FADIS:
La
Stampa "Scuole speciali per tutti"
Il
dibattito Parlamentare sulla Legge Rocchi
Lettera
inviata dalla F.I.S.H. ai componenti della VII Commissione Istruzione e
Cultura del Senato
Legge
n°69 "Interventi finanziari..." 23 mar. 2000
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