Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano

Riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri

Cos'è

Ai sensi della Legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.

 

Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

 

Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purchè nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

 

Normativa di riferimento:

  • Legge 13 Giugno 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana"
  • Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 "Problematiche lagate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana"
  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1° Giugno 2007

A chi si rivolge

Discendenti di emigrati italiani all'estero (i quali a loro volta non abbiano perduto la cittadinanza italiana).

Accedere al servizio

Come si fa

  • Residenti all'estero
    • Lo straniero di origine italiana, residente all'estero, deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero
  • Residenti in Italia
    • Lo straniero di origine italiana, residente legalmente in Italia, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza

 

Lo straniero di origine italiana, residente all’estero, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Comune di Ferrara, deve chiedere un appuntamento all’U.O. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale mediante richiesta da inoltrare alla PEC mail ssdd@cert.comune.fe.it.

 

Tale modalità finalizzata ad agevolare il richiedente sprovvisto di un permesso di soggiorno, consente di presentare contestualmente la dichiarazione di residenza nel Comune di Ferrara (allegando alla dichiarazione di residenza l’attestazione di presenza rilasciata dalla Questura ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2007 se provenienti da Paesi non area di Schengen, diversamente è sufficiente il passaporto con timbro di ingresso della Polizia di frontiera italiana) e la documentazione comprovante la discendenza dall’avo italiano (presupposto per l’iscrizione anagrafica in assenza di titolo di soggiorno).

 

Al termine dell’appuntamento, verificata la regolarità della documentazione relativa alla residenza anagrafica e della linea di sangue, il cittadino avrà la certezza della presa in carico della pratica di iscrizione e, solo in caso di esito positivo della stessa, l’ufficio di stato civile contatterà il richiedente per concordare la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza.

 

E’ richiesta la presenza dell’istante sia nel momento della produzione della documentazione durante la richiesta di residenza, che all’appuntamento concordato per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza.

 

 

Cosa serve

Lo straniero richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti:

 

  • estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana)
  • atti di nascita, in copia integrale, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
  • atto di matrimonio, in copia integrale, dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all'estero
  • atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
  • atto di morte, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero; la presentazione degli atti di morte dei discendenti è facoltativa e subordinata all’eventuale necessità di comprova della discendenza
  • certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero d'emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato
    N.B. Qualora l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.



Costi e vincoli

1 marca da bollo da € 16

Vincoli

L'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.


I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero (Ambasciata o Consolato Generale di Prima Categoria) salvo che non sia previsto l'esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.

 

I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.

 

L'ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell'accertamento della discendenza jure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria.

Casi particolari

Atti provenienti dall'Argentina


L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.

Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

Contatti

Uffici

Uffici

L'Ufficio di Stato Civile documenta pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza.

Indirizzo: Via Fausto Beretta, 19, Ferrara - 44121
Orari:

Gli appuntamenti per gli Uffici dello Stato Civile possono essere prenotati SOLO via e-mail, scrivendo a statocivile@comune.fe.it.

 

Telefono: 800532532

Area di riferimento

Aree amministrative

Servizi demografici: Anagrafe, SCA Sportello Centrale Anagrafe, Elettorale, Stato civile, Decentramento.

Indirizzo: via Fausto Beretta, 19 - 44121

Telefono: 800532532

Email: ssdd@comune.fe.it

PEC: ssdd@cert.comune.fe.it

Aggiornamento

21/02/2024 12:59