Cos'è

La gestione degli Oggetti Smarriti svolge un duplice servizio a favore dei cittadini: per il cittadino che trova una cosa (borsa, documenti, biciclette, oggetti personali, chiavi, portafogli, ecc.) e per il cittadino che cerca una cosa di sua proprietà che ha smarrito.

 

Modalità

 

Il cittadino che trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune indicando le circostanze del ritrovamento.
Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del rinvenimento all'Albo Pretorio del Comune senza che si presenti il proprietario, l'oggetto viene restituito al ritrovatore che ne diviene il proprietario.

 

Il cittadino che cerca una cosa di sua proprietà (smarrita), può rivolgersi all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, al quale dovrà fornire gli elementi o esibire gli eventuali documenti necessari al riconoscimento per ottenere la restituzione.
Nel caso si trattasse di oggetti di valore, dovrà esibire la regolare denuncia presentata presso le Forze dell'Ordine.

 

Il ritiro del bene è soggetto al rimborso delle spese di custodia ai sensi dell'art. 111 del vigente Regolamento per la "Disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi di economato" e della Delibera di Giunta n.9/37815 del 05/11/02

 

Per la consegna e il ritiro di oggetti o per l'accesso al magazzino contattare l'Ufficio Oggetti Smarriti.

 

Vai direttamente all'elenco degli oggetti smarriti

 

Leggi e Regolamenti

 

Articoli del Codice Civile

Art. 927 Cose ritrovate
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento (con legge 69/2009 l'Albo è solo on line)
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore

 

"Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi e di economato"
approvato con provv.to cons.re del 13/05/2002, n° 14/42792/01.
Modificato con successivi provvedimenti consiliari del 10/03/2003, n° 12/47170/03 e del 19/04/2004, n° 104/23852/04, n°11/10389/2009, n°19/53007/2011, n°3/54140/2013.
Art. 110 - Cose rinvenute - Procedure
Art. 111 - Cose rinvenute - Rimborso spese
Art. 112 - Cosa rinvenute - Vendita e devoluzione del valore ricavato.

 

Delibera di Giunta n. 9/37815 del 05/11/02 avente per oggetto "Definizione delle tariffe per la custodia degli oggetti smarriti/rinvenuti".

A chi si rivolge

Cittadino che trova una cosa mobile;

cittadino che cerca una cosa di sua proprietà (smarrita).

Accedere al servizio

Come si fa

Documenti da presentare

 

Da parte del proprietario:

  • valido documento d'identità
  • copia di denuncia di smarrimento fatta alle Forze dell'Ordine (solo per oggetti di valore).

 

Da parte del ritrovatore:

  • valido documento d'identità
  • ricevuta rilasciata al momento della consegna dell'oggetto.

 

Da parte dei famigliari del proprietario o del ritrovatore:

  • valido documento d'identità
  • delega e copia del documento d'identità dell'avente diritto al ritiro dell'oggetto
  • copia della denuncia di smarrimento fatta alle Forze dell'Ordine (solo per oggetti di valore).
  • eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) attestante lo stato di erede/i.


Per il ritiro dei documenti:

  • documento d'identità valido, a meno che non si tratti del proprio documento smarrito, nel qual caso l'interessato viene identificato tramite il documento stesso.
     

Aggiornamento

20/02/2024 15:50