Cos'è
L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
- istanze e documentazione da presentare all'estero
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
Informazioni utili:
- l'autenticazione della firma è sempre soggetta all'imposta di bollo € 16,00 (ai sensi del DPR 642/72), a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale i documenti sono destinati; in questi casi, la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sul documento;
- l'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali peviste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) né concretizzare una procura;
- le autentiche poste in calce a istanze contenenti informazioni di volontà (autorizzazioni, consensi, rinunce, ecc.) sono di esclusiva competenza del notaio;
- la firma va autenticata esclusivamente se l'istanza è diretta ad enti o soggetti privati; le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità; solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.
Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione / attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.