Cos'è
L’art. 10 bis del Decreto Ucraina bis, convertito in legge il 18 maggio 2022, è ancora una volta (dopo la modifica di Luglio dell'anno scorso) intervenuto sull'art. 31 della L. 448/1998 commi dal 45 e seguenti, legge di riferimento per le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione di tutti i vincoli (ad esempio prezzo massimo di cessione, canone massimo di locazione) delle convenzioni PEEP originarie.
La modifica riguarda sostanzialmente la determinazione del corrispettivo che e' stato ripristinato nella formula previgente la modifica di Luglio (con eliminazione del corrispettivo massimo rispettivamente di euro 5.000 o 10.000 euro a secondo della superficie catastale dell'unità immobiliare), pertanto le modalità di calcolo, così come determinate dal Comune di Ferrara, devono essere riviste.
Attualmente, in attesa della ridefinizione dei corrispettivi per adeguamento al dettato normativo, e’ sospeso il procedimento di riscatto delle aree PEEP nonche’ dei procedimenti di riscatto dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione fuori dalle aree PEEP e convenzionate ai sensi dell’art. 7 della L.10/1977, regolamentati dalla medesima normativa delle aree PEEP.
In attesa della ridefinizione dei corrispettivi per adeguamento al dettato normativo, sono sospesi i procedimenti di riscatto delle aree PEEP e gli svincoli degli Atti Unilaterali d’obbligo.
L'Amministrazione Comunale, insieme ad ACER, ha già avviato l’iter tecnico amministrativo relativo all’approvazione dei nuovi atti coerenti con la nuova disciplina.
I Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) sono strumenti urbanistici disciplinati dalla Legge 167/1962 e ss.mm. e ii. che rientrano nell'ambito delle politiche per la Casa; gli stessi sono finalizzati alla costruzione di alloggi di tipo economico, trasferiti ai soggetti aventi i requisiti in regime di diritto superficiario ovvero in piena proprietà con vincoli.
Gli alloggi realizzati nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) sono interessati da alcune clausole limitative al loro utilizzo che riguardano:
- la locazione e l’alienazione degli alloggi per quanto riguarda i requisiti necessari per potere acquisire un alloggio
- l’iniziale non locabilità o inalienabilità
- la successiva possibilità di locare o alienare, ma a canone e prezzo limitati (determinati con le modalità di cui alle originarie convenzioni con i soggetti attuatori)
Per gli alloggi realizzati nei piani PEEP, su aree già concesse in diritto di superficie i superficiari hanno la facoltà di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, mentre, per gli alloggi realizzati su aree trasferite in piena proprietà con vincoli i proprietari hanno la possibilità di riscattare i vincoli.
L’art. 22 bis della legge 108 del 29 luglio 2021, vigente dal 31 luglio 2021, ha notevolmente modificato l'art. 31 della L. 448/1998, legge di riferimento per le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli legali (ad esempio prezzo massimo di cessione, canone massimo di locazione) e convenzionali delle convenzioni originarie. La modifica riguarda diversi aspetti, fra cui in particolare la determinazione del corrispettivo: pertanto le modalità di calcolo dei corrispettivi, così come determinate dal Comune di Ferrara sono state riviste per adeguarsi alle modifiche normative occorse.
L’ultimo intervento fatto dal Legislatore in materia di PEEP, con la L.108/2021, prevede che:
- L'attuale assegnatario (purchè siano decorsi 5 anni dalla data della prima assegnazione), titolare del diritto di superficie, possa diventare pieno proprietario del bene, pagando il corrispettivo che il Comune deve calcolare applicando alla semisomma del valore venale del bene uno sconto del 40% (valore venale x 0.5 – 40%); tale importo inoltre non dovrà superare:
- euro 5.000 per le singole unità abitative e relative pertinenze aventi superficie residenziale catastale fino a 125 mq
- euro 10.000 per le singole unità abitative e relative pertinenze aventi superficie residenziale catastale maggiore di 125 mq
- La persona fisica che vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento, possa liberare lo stesso da tutti i vincoli (legali o pattizi) pagando al Comune un corrispettivo pari al 50% del corrispettivo per il riscatto del diritto di superficie; anche in questo caso, l’importo dell’affrancazione non dovrà superare:
- euro 5.000 per le singole unità abitative e relative pertinenze aventi superficie residenziale catastale fino a 125 mq
- euro 10.000 per le singole unità abitative e relative pertinenze aventi superficie residenziale catastale maggiore di 125 mq