La richiesta viene fatta presso l’Ufficio di Stato Civile, scegliendo giorno, orario e sala.
I richiedenti, congiuntamente, dovranno compilare e firmare l’apposito modulo e consegnarlo presso l'Ufficio di Stato Civile, negli orari di apertura al pubblico.
Oltre al modulo, devono essere consegnate le copie dei documenti d'identità delle parti, dei due testimoni e dell'interprete qualora previsto.
L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la richiesta, procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento concordato in sede di consegna della richiesta stessa.
Dichiarazione congiunta per la costituzione davanti al Sindaco o suo delegato
Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi puntuali presso il luogo scelto per la cerimonia.
Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'unione civile le parti possono:
- Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).
- Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre il proprio cognome al cognome comune scelto, se diverso.