Imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è un'imposta a carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Ferrara.

Cos'è

L'istituzione di tale imposta è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».
Il Comune di Ferrara, comune capoluogo di provincia, l'ha istituita con propria delibera di consiglio comunale e l'ha disciplinata con il relativo (delibera C.C. n. 7/13736 del 25 marzo 2013). L’applicazione dell’imposta decorre dall'1 giugno 2013.

 

Scopo dell'Imposta di Soggiorno:

 

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

 

Quando si applica:

 

L'imposta si applica a ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Ferrara, come definite dalla normativa regionale di settore.

 

Chi deve pagarla:

 

Chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Ferrara. L'imposta non è dovuta per i soggetti residenti nel Comune di Ferrara.

 

Chi è esente:

 

  1. i residenti nel Comune di Ferrara
  2. i minori di diciotto anni di età
  3. il soggetto ricoverato o degente presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in quanto abbisogna di cure e/o terapie,interventi, anche limitatamente al giorno antecedente alla data del ricovero e/o degenza ed a quello successivo alla data della dimissione
  4. il soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in ragione di massimo n.2 (due) accompagnatori/assistenti per malato
  5. le persone in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, ivi compresi coloro che alloggiano temporaneamente a causa degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, presso le strutture presenti sul territorio comunale
  6. l’autista di pullman e/o l’accompagnatore turistico, che presta regolare attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un solo accompagnatore turistico ogni 18 turisti partecipanti
  7. il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (es: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc. ecc.), alle Forze Armate(Esercito, Marina, Aeronautica militare, Militari Nato) o al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio
  8. il personale dipendente del gestore della struttura che ivi svolge attività lavorativa
  9. il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali
  10. il possessore della card turistica MyFE card. Per informazioni specifiche sulla MyFE card consultare il sito http://www.myfecard.it/it o rivolgersi all'Ufficio del Turismo del Comune di Ferrara, viale Alfonso d'Este n.17, telefono 0532 744613/744614
  11. i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed uno solo degli eventuali accompagnatori.

 

L’applicazione dell’esenzione relativamente ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di:

  1. dichiarazione, ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, attestante:
    1. nel caso di accompagnatore che presta assistenza al degente e/o ricoverato: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti dell’assistito, degente e/o ricoverato presso una delle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale
    2. nel caso di ricoverato e/o degente: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è determinato dalla necessità di dover effettuare cure e/o terapie, interventi, presso una delle strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale
  2. certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria situata sul territorio provinciale, attestante le generalità del malato ricoverato e/o del degente e la durata (data inizio e data fine) della prestazione sanitaria e/o del ricovero presso la medesima.

 


Obblighi dei gestori in applicazione del regolamento dell’imposta di soggiorno :

 

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara sono tenuti a:

  1. informare, anche nella versione multilingue predisposta, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo;
  2. effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno;
  3. comunicare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo:
    • il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo oggetto di comunicazione
    • il relativo periodo di permanenza
    • il numero dei soggetti esenti
    • l’imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima
    • nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa
  4. esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell’Amministrazione, ai fini dell’attività di controllo e/o verifica;
  5. conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/comunicazioni trimestrali, ecc,) per almeno 5 anni dalla data del documento.

La comunicazione va comunque presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

 

Con l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs 23/2011, il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, dovrà rispondere anche degli eventuali rifiuti di pagamento degli ospiti, nei confronti dei quali potrà rivalersi.

 

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di effettuare il riversamento al Comune di quanto riscosso ai fini dell’imposta di soggiorno relativa al periodo di riferimento entro il 15 del mese successivo al trimestre solare in cui è stata incassata l’imposta.

 

Scadenzario per la presentazione della comunicazione trimestrale e dei riversamenti all'Ente nell'anno in corso:


1° Trimestre (gennaio - marzo): 15 aprile

2° Trimestre (aprile - giugno): 15 luglio

3°Trimestre (luglio - settembre): 15 ottobre

4°Trimestre (ottobre - dicembre): 15 gennaio

 

La comunicazione trimestrale, così come la certificazione ai fini dell’esenzione o la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata - PEC con firma digitale.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le comunicazioni trimestrali distinti per ogni struttura.

 

Nuovo obbligo fiscale entro 30 giugno

Proroga scadenza dichiarazione annuale imposta soggiorno riferita agli anni 2020 e 2021

Il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 differisce al 30 settembre 2022 la presentazione della nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.

 

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI SOGGETTI CHE INCASSANO IL CANONE O IL CORRISPETTIVO, OVVERO CHE INTERVENGONO NEL PAGAMENTO DEI CANONI O CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE COSIDDETTE LOCAZIONI BREVI


L’adempimento consiste nell’ inoltro al MEF (Ministero Economia e Finanze) attraverso esclusivamente il canale  telematico dell’Agenzia delle Entrate, Entratel/Fisconline, di una dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno entro il 30 giugno di ogni anno.


Con Decreto Ministeriale del 29/04/2022 pubblicato sulla G.U. n. 110 del  12 maggio 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale , le relative istruzioni e  specifiche tecniche, consultabili al seguente link del Ministero delle Finanze:

 

https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/bbligo fiscale entro 30 giugno

 


Per l’anno 2022 (primo anno di applicazione della norma) l’obbligo dichiarativo riguarda sia  l’anno di imposta 2020 che il 2021. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti). 


Per l'invio  della dichiarazione occorre accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel:

 


https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata

 
Dal 07/06/2022 nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate  è prevista  l’attivazione di un  servizio che consentirà di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno relativa agli anni di imposta 2020 e 2021.


  
Trattandosi di adempimento fiscale è l’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti nel merito. I contatti dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili al link seguente: 

 
https://bit.ly/3NLGrrr

 

 

 

A chi si rivolge

 

Chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Ferrara.

 

Gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara

 

 

Aggiornamento

23/02/2024 11:09