Il contratto di affitto concordato per uso abitativo - Accordo territoriale di Ferrara

Tipologia di contratto di locazione in cui il canone è concordato tramite accordi territoriali fra le associazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini.

Cos'è

L’Accordo territoriale fra le associazioni sindacali dei proprietari di immobili e le associazioni sindacali degli inquilini, prevede anche la partecipazione dei comuni interessati e consente a proprietari ed inquilini di individuare un canone compreso tra un minimo e un massimo, secondo le fasce prestabilite dall’Accordo stesso, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell’appartamento.


Le zone omogenee, individuate in base all’uniformità del territorio urbano e comunale, sono così definite:

  • centro storico ed aree di pregio
  • zona fuori le mura
  • zona periferica (fascia entro i 10 km dal centro storico)
  • zona forense/agricola (fascia oltre i 10 km dal centro storico


Permane la possibilità di farsi assistere da una o più organizzazioni della proprietà (ASSPI, CONFABITARE, CONFEDILIZIA, UNIONCASA, UPPI, CONFAPPI) e degli inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT, ASSOCASA) per la determinazione del canone.


Per chi non se ne servisse ci sarà comunque l’obbligo di chiedere che il canone e il contenuto normativo del contratto sia attestato da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’Accordo territoriale; le modalità di attestazione del canone sono state previste, in conformità alla normativa, nell’Accordo locale, che ha previsto la
modulistica (sezione Documenti, a fondo pagina). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affermato infatti che, in assenza di assistenza alla stipula del contratto stesso, risulta obbligatoria l’attestazione di conformità alle norme ed ai parametri contenuti nell’Accordo territoriale. Tale documento, secondo il Ministero, attesta la sussistenza di tutti gli elementi utili per accertare sia i contenuti dell’Accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Quindi e’ obbligatoria l’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto di locazione all’Accordo territoriale, effettuata da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, con obbligo del contribuente di acquisire la sopra citata attestazione, anche per poter dimostrare all’Agenzia delle Entrate e al Comune, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle agevolazioni utilizzate.


Agevolazioni Fiscali

  • in caso di tassazione ordinaria il canone annuo di locazione concorrerà all’incremento della base imponibile del contribuente per il 70% usufruendo così, rispetto al trattamento stesso in caso di locazione abitativa a contratto libero, di una riduzione del 30%;
  • riduzione della base imponibile per imposta di registro in caso di rinuncia alla c.d. “cedolare secca”;
  • riduzione aliquota cedolare secca dal 21% al 10%;
  • riduzione dell’importo dell’imposta IMU del 25%.

 

Commissione Conciliazione

In caso di contrasti con l'inquilino sarà possibile attivare commissioni di conciliazione ad hoc.

I contratti di locazione devono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo riportato nella modulistica (sezione Documenti, a fondo pagina) che e' approvato ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 431 del 1998.

  1. Contratto a Canone Concordato durata 3+2 (o 4+2 o 6+2): in mancanza della comunicazione della disdetta il contratto si rinnova tacitamente tra le parti alle medesime condizioni per altri 2 anni con applicazione dell’ultimo canone corrisposto. È prevista la locazione parziale dell'immobile; in tal caso il canone sarà determinato in una frazione del canone relativo all’intero appartamento, in percentuale proporzionale alla superficie di ciascuna porzione locata. E’ necessario allegare al contratto la planimetria dell’abitazione con evidenziate le superfici calcolate, il tutto sottoscritto dalle parti contrattuali.
  2. Contratto Transitorio: durata da 1 a 18 mesi. Per contratti pari o inferiori a 30 giorni viene prevista la libera determinazione del canone e ripartizione degli oneri accessori. Le motivazioni di transitorietà, essenziali per la stipula del contratto, dovranno essere motivate sulla base delle fattispecie dettate dagli accordi e menzionate nel contratto. Il decreto amplia la casistica: mobilità lavorativa, studio, apprendistato, aggiornamento professionale, ricerca di soluzioni occupazionali. In applicazione dell’art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 e’ previsto nel nuovo accordo territoriale che le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria, che non sia motivato e documentabile sulla base delle fattispecie specifiche previste dall’Accordo, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo.
  3. Contratto Transitorio per Studenti Universitari: durata da 6 e 36 mesi. Estensione della disciplina ai soggetti frequentanti Istituti d’istruzione superiore (ad es. Accademie, Conservatori,...) e corsi formazione post laurea quali, master, dottorati e perfezionamenti in comuni diversi da quello di residenza.

A chi si rivolge

Proprietari di immobili ed inquilini 

Contatti

Uffici

Uffici

Unità Operativa Politiche abitative, istruttorie ERP

Indirizzo: corso Giovecca, 203 Ferrara - 44121
Telefono: 0532419628

Area di riferimento

Aree amministrative

Politiche sociali, rapporti con ASP e contenzioso, politiche sanitarie, politiche abitative e rapporti con ACER

Indirizzo: corso Giovecca, 203, Ferrara - 44121

Telefono: 0532419690

PEC: serviziopolitichesociosanitarie@cert.comune.fe.it

Aggiornamento

23/02/2024 11:11