Cos'è
Richiesta di controllo inquinamento acustico
Il D.P.C.M. del 14/11/97 (G.U. n° 230 del 01/12/97) fissa i limiti di rumore in ambiente esterno ed abitativo. Il rumore in ambiente abitativo viene valutato per mezzo dell'applicazione del criterio differenziale, però il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta da:
- infrastrutture stradali, aeroportuali, ferroviarie e marittime
- attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive e commerciali
- servizi e impianti di un edificio che sono di uso comune (es. ascensore, impianto di riscaldamento, autoclave, ecc.)
Per le attività temporanee (cantieri edili o manifestazioni musicali, sagre, ecc.) deve essere richiesta al Sindaco un'autorizzazione in deroga agli orari e ai limiti di rumore esterni all'abitazione, quelli interni vengono applicati solo in casistiche particolari. Arpa esprime parere relativamente ai soli limiti di rumore mentre non rientra fra le sue competenze il parere sulla deroga degli orari. Su richiesta di cittadini, Arpae può effettuare misure per verificare il rispetto dei limiti consentiti dall'autorizzazione in deroga.
Vibrazioni
Non esiste una normativa statale che fissi dei limiti.