Cos'è
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale vengono temporaneamente assegnate funzioni giurisdizionali.
Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno cessa le sue funzioni.
Non è un magistrato di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Percepisce un’indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore, il cui ufficio è stato abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia, oltre a una competenza penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi.
Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1°gennaio 2002.
Funzioni e competenze
Competenze in materia civile:
- cause relative ad apposizione di termini e l’osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento di alberi e siepi;
- cause relative alla misura e alla modalità d’uso dei servizi di condominio;
- cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori.
Competenze in materia penale:
- reati contro la persona (percosse e lesioni, omissione di soccorso);
- reati contro l’onore (ingiuria e diffamazione);
- reati contro il patrimonio (danneggiamento, ingresso abusivo nel fondo altrui).
Il Giudice di Pace ha inoltre una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive ma pecuniarie oppure, nei casi più gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o – su richiesta dell’imputato – la pena del lavoro di pubblica utilità.
Il Giudice di Pace non offre consulenza legale. Raccoglie direttamente le istanze orali nelle giornate di trattazione delle udienze.