Contributi per morosità incolpevole

Sostegno di inquilini morosi incolpevoli nel pagamento del canone di locazione

Cos'è

La Regione Emilia-Romagna, con diversi provvedimenti di Giunta (D.G.R. 1279/2014; D.G.R. 2250/2015, D.G.R. 2079/2016 e D.G.R. 1730/2017) per contrastare il fenomeno degli sfratti dovuti a morosità incolpevole, ha attribuito i fondi stanziati dallo Stato ai Comuni ad alta tensione abitativa e ai Comuni ad alto disagio abitativo della Provincia di Ferrara, ai sensi del D.L. 102/2013.

 

Cosa si intende per morosità incolpevole


Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2016, si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

 

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
  • cessazione o sospensione a causa di provvedimenti emessi da autorità pubbliche (vedi disposizioni per il contenimento del contagio da COVID 19) di attività liberoprofessionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
  • separazione o divorzio già avvenuto o in corso di giudizio, con conseguente decrescimento del reddito familiare
  • uscita dal nucleo familiare di un soggetto che contribuiva al reddito dello stesso
  • accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli
  • accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito ma legati da vincolo parentale con un componente del nucleo familiare originario
  • cessazione di erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare che conseguentemente ne determini la riduzione del reddito complessivo


Tali condizioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione ed essere condizione che produce la morosità.

A chi si rivolge

Chiunque si trovi nelle condizioni di morosità incolpevole previste per il verificarsi delle condizioni sopra e sotto esposte.

 

Chi può presentare

 

Ulteriori requisiti per ottenere il contributo

 

:: Il richiedente deve:

  • avere cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno

  • essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato

  • essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida, anche se la convalida non è ancora intervenuta

  • per gli assegnatari di alloggio ERP, essere destinatari di un provvedimento di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio adottato dal Comune per la sola ipotesi di morosità ai sensi dell'art. 30 della L.R. N. 24/2001 e ss.mm.ii., ovvero destinatari di un decreto emanato dal giuduce ex art. 32 del R.D. n. 1165/1938

  • essere residente nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno

  • non essere titolare di diritti reali (nessun componente del nucleo richiedente deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio nella provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975)

  • avere un reddito I.S.E. (Indicatore della situazione economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad € 35.000 oppure un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000.

 

:: Oppure: aver subito, causa Covid-19, una perdita del reddito del nucleo famgliare, ai fini IRPEF, superiore al 25%. Tale circostanza può essere certificata attraverso la produzione di attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante confronto tra il reddito imponibile complessivo del nucleo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2020 (redditi 2019) e 2021 (redditi 2020).

:: Oppure: essere destinatari di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio adottato dal Comune ai sensi dell'art. 30 della L.R n. 24/2001 e ss.mm.ii, ovvero destinatati di un decreto emanato dal giudice ex art. 32 del R.D. n. 1165/1938, nel caso di conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, oppure minore, oppure con invalidità accertata per almeno il 74%, oppure in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

 

Cause di esclusione:

  • Aver avuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del Fondo per “l’emergenza abitativa” derivante dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019
  • Aver avuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/01 e s.m.i (c.d. “contributo per l’affitto”)

 

N.B: I contributi concessi ai sensi del presente Avviso Pubblico non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. Pertanto, successivamente all’erogazione dei contributi, sarà comunicato ad INPS l’elenco dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

Accedere al servizio

Come si fa

Le domande per l’accesso ai contributi devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere inoltrate esclusivamente attraverso il modulo on line presente sul sito internet di ACER Ferrara: www.acerferrara.it

Cosa si ottiene

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 12.000,00.

Modalità di prenotazione al canale fisico

Per prenotare un appuntamento, contattare Area Gestione Contabile Rapporti locativi di ACER Ferrara, telefonando ai numeri 0532 230363 o 0532 230383, nei seguenti orari:

  • lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:30
  • martedì dalle 15:30 alle 17:00

 

Cosa serve

È indispensabile allegare alla domanda copia dei documenti elencati nell'Avviso predisposto da ACER Ferrara.

Tempi e scadenze

In caso di esaurimento di Fondi per uno o più dei Comuni sopra riportati ovvero di variazione della data di scadenza di presentazione delle domande, verrà data notizia con pubblicazione sui siti istituzionali di ACER Ferrara e del/dei Comune/i.

Contatti

Uffici

Enti e fondazioni

L'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER)-Ferrara gestisce, principalmente, il patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e provvede alla loro manutenzione.

Indirizzo: Corso Vittorio Veneto 7 - Ferrara - 44121
Telefono: 0532230311

Altre informazioni

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito o per assistenza telefonica alla compilazione della domanda online, contattare l’Area Gestione Contabile Rapporti locativi di ACER Ferrara (vedi sopra Modalità di prenotazione). 

E’ inoltre possibile richiedere informazioni via mail al seguente indirizzo: fondo.moro@acerferrara.it.

Aggiornamento

10/04/2024 14:39